Contatti Iscriviti alla Newsletter
Chiudi
Studio Coppola & Partners
Studio Coppola & Partners

Ultime notizie sul superbonus 110: proroga 2023 solo per i condomini

Confermata la proroga del superbonus 110 al 2023. 

Secondo le ultime notizie, la nuova scadenza del superbonus 110 è solo per i condomini, e le case popolari, mentre restano fuori le villette unifamiliari.

Le novità che riguardano la proroga del superbonus 110 al 2023 sono contenute nel Documento programmatico di bilancio (Dpb), il documento che delinea la cornice della Legge di Bilancio 2022. Approvato nel tardo pomeriggio di martedì 19 ottobre dal Consiglio dei Ministri presieduto da Mario Draghi, il Dpb sarà trasmesso alla Commissione europea e al Parlamento. 

Nella prossima manovra oltre alla proroga del superbonus 110, ci sarebbe lo stop al bonus facciate e la proroga al 2022 del bonus ristrutturazioni e dell’ecobonus ordinario.

Proroga senza villette, ma solo per condomini

Secondo le ultime notizie, la proroga del superbonus 110 al 2023 riguarderebbe solo i condomini, e gli istituti autonomi case popolari (o equivalenti), mentre resterebbero fuori le villette e le case unifamiliari. Escluse anche le altre tipologie di immobili che potranno godere del beneficio soltanto fino al 2022: gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari indipendenti e distintamente accatastate.

La nuova proroga quindi cambierebbe la scadenza del superbonus 110, ma solo in parte. La scadenza attuale del superbonus 110 è infatti la seguente:

  • 30 giugno 2022 per gli interventi realizzati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari
  • 30 giugno 2022 per gli interventi realizzati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Solo nel caso in cui alla scadenza del predetto termine del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 
  • 31 dicembre 2022 per i condomìni 
  • 30 giugno 2023 per gli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per gli interventi di risparmio energetico. Qualora a tale data (30 giugno 2023) siano stati effettuati lavori (finalizzati al risparmio energetico o antisismici) per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023
< Torna alla homepage