La società sportiva dilettantistica può fruire del Superbonus, limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio.
Ma la certificazione energetica (APE) ante e post lavori deve riguardare l’intero immobile e non solamente la parte adibita a spogliatoio.
Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 774 del 10 novembre 2021. L’articolo 119, comma 9, del decreto legge n. 34 del 2020, prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del medesimo articolo, si applicano anche alle «[…] associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».
Come chiarito dalla circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, per potersi avvalere del beneficio il legislatore pone un’unica condizione di tipo soggettivo: la spesa deve essere sostenuta da chi risulta, in base ad un titolo idoneo, proprietario o detentore dell’immobile fin dall’avvio dei lavori, ovvero dal momento del sostenimento della spesa, se precedente.
Più precisamente, il beneficiario dell’agevolazione può, in via alternativa:
➢ essere titolare di un diritto reale sull’immobile, anche di godimento;
➢ detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, oad un contratto di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
In presenza di detta condizione, la normativa tributaria consente alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche – iscritte nell’apposito registro istituito presso il CONI – di avvalersi della detrazione del 110% della spesa sostenuta per gli interventi di cui all’articolo 119, commi da 1 a 8, del decreto n. 34 del2020 con riguardo agli immobili adibiti a spogliatoio, in toto o in parte (cfr. risposta n. 515 del 27 luglio 2021).
Nel caso in esame, peraltro, l’istante afferma di voler sostituire l’impianto di climatizzazione esistente, che serve l’intera struttura, e non il solo locale spogliatoio, ed aggiunge che intende utilizzare anche un impianto fotovoltaico.
Inoltre, l’interpellante accenna all’installazione del fotovoltaico (intervento che non rientra tra i cd. trainanti) sul tetto che a suo parere renderebbe più significativo l’impatto in termini di efficientamento energetico.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 774 del 10 novembre 2021, rammenta che con circolare n. 30/E, del 22 dicembre 2020, è stato ulteriormente precisato che «Per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 119, comma 9, lettera e) del decreto Rilancio, invece, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».
Pertanto, l’Agenzia ritiene che la sostituzione dell’impianto di climatizzazione che serve, oltre allo spogliatoio, anche il resto dell’immobile in cui esso si trova, con un analogo impianto – che rispetti i criteri energetici previsti – non esclude il contribuente dal beneficio, sebbene lo stesso risulti limitato alle spese sostenute in relazione alla climatizzazione del solo spogliatoio o della parte dell’immobile adibita allo spogliatoio.
Viene esaminato il dato testuale di cui al comma 1, del citato articolo 119, laddove alle lettere b) e c) ammette la possibilità di usufruire del superbonus per le spese sostenute, nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, «[…] per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6…».
Conseguentemente, posto che l’istante intende realizzare un impianto unico per l’intero immobile utilizzato dal centro sportivo e il beneficio riguarda solo «… immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi», l’Agenzia delle entrate ritiene che l’agevolazione debba essere commisurata ai soli locali o parte di immobili attualmente destinati a spogliatoio, sempre che l’impianto che si va a sostituire serva anche i predetti locali.
Ne consegue che nella fattispecie in esame, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa agevolativa (tra cui anche il raggiungimento degli obiettivi energetici sull’edificio risultante dall’intervento) e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento previsto, l’Istante può fruire del Superbonus, limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio.
Atteso che l’intervento di risparmio energetico riguarderà l’intero edificio e non solo la parte di edificio adibita a spogliatoio, l’Istante ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite all’intervento realizzato sulla parte dell’edificio adibita a spogliatoio da quelle riferite all’intervento realizzato sulla restante parte dell’edificio medesimo.
In alternativa, dovrà essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi le predette spese rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
Per quanto concerne il secondo quesito – «se a tal proposito è necessario presentare l’APE, o sia possibile produrre altra documentazione in luogo dell’Attestato di prestazione energetica» – considerato che la parte dell’edificio adibita a spogliatoi non costituisce una autonoma unità immobiliare, l’Agenzia ritiene che la certificazione energetica (APE) ante e post lavori debba riguardare l’intero immobile e non solamente la parte adibita a spogliatoio (cfr. risposta n. 567 del 2021).
(Agenzia delle entrate: Risposta n. 774 del 10 novembre 2021)