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Sul rimborso spese personale in didattica a distanza non è dovuta l’Irpef

I rimborsi delle spese sostenute per l’acquisto di toner, carta e connessione a internet dal personale scolastico per svolgere la didattica a distanza non concorrono a formare la base imponibile ai fini Irpef. Si tratta, infatti, di costi anticipati nell’interesse del datore di lavoro.

Altresì, le relative richieste presentate dai dipendenti sono esenti dall’imposta di bollo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 798 del 3 dicembre 2021, a seguito di un quesito posto da un ente scolastico.

Secondo l’Agenzia i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, ai fini dell’esenzione dei rimborsi, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili.

Ed è quanto avvenuto nel caso dell’interpello in cui il rimborso riconosciuto dall’istante al personale per l’utilizzo dei dispositivi IT è calcolato in base parametri oggettivi diretti a determinare i costi risparmiati dall’ente e quelli anticipati dal dipendente.

Pertanto, una volta valutato il criterio analitico con cui sono state calcolate le somme spettanti agli interessati, l’Agenzia afferma che i rimborsi in questione, relativi a spese sostenute nell’interesse del datore di lavoro, per svolgere la didattica a distanza, non sono imponibili ai fini Irpef.

Né, ritiene l’Agenzia, sono sottoposte a imposta di bollo le relative richieste di rimborso presentate dei lavoratori.

Infatti, anche se, in linea generale, le domande alla pubblica amministrazione sono soggette all’imposta di bollo, tuttavia, secondo l’articolo 3, nota 3, tariffa allegata al Dpr n. 642/1972, ne sono esentate “le istanze riguardanti i rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente”.

Nel casi di specie, il rimborso ha riguardato spese non sostenute nell’interesse del richiedente, ma dell’ente per cui lavora, ecco che quindi per l’Agenzia delle entrate, rientrano nell’ipotesi di esenzione prevista dalla normativa fiscale.

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