Accertata l’insussistenza del vincolo finanziario.Negata la partecipazione al Gruppo IVA, in veste di controllati, ai soggetti passivi IVA per i quali non si applicano le regole concernenti l’esercizio del diritto di voto in base al disposto dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.Peraltro, tali soggetti passivi partecipano al Gruppo IVA solo in qualità di controllanti, a condizione che esercitino il controllo di cui al suddetto riferimento normativo e, ovviamente, sussistano gli altri requisiti previsti (vincolo economico ed organizzativo).In sostanza, in base al funzionamento del gruppo IVA viene escluso che possano entrare a far parte del gruppo, in veste di controllati, soggetti, quali le stabili organizzazioni IVA di entità non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti dei quali non risulta possibile accertare la presenza dei requisiti di cui all’art. 2359, primo comma, codice civile.Le stabili organizzazioni IVA di soggetti passivi non stabiliti possono invece entrare a far parte del gruppo (unitamente alle altre società controllate stabilite in Italia), nella diverso caso in cui la Casa Madre eserciti, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, codice civile, un controllo di diritto nei confronti delle altre entità stabilite nel territorio dello Stato, a loro volta aderenti al gruppo IVA.Alla luce di ciò, l’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 539 del 11 novembre 2020, non ha accolto la richiesta di esclusione della Branch italiana di BETA dalla partecipazione al gruppo IVA di cui ALFA è rappresentante, per l’insussistenza del vincolo finanziario.