In tema di solidarietà tributaria, il debitore che non ha partecipato al giudizio può opporre al creditore la sentenza a sé favorevole, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa e salvo che nei suoi confronti si sia formato un altro giudicato di segno diverso.
Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti
condizioni:
1) la sentenza sia passata in giudicato;
2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore;
3) ove si tratti di giudizio
pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata; 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale.
(Cassazione, Ordinanza n. 29663 del 22/10/2021 – Giovambattista Palumbo)