E’ in vigore da venerdì 22 il provvedimento varato per disposizioni urgenti anche a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Per quanto attiene la materia fiscale, segnaliamo soprattutto le disposizioni in ambito riscossione, disposte soprattutto per dare respiro ai contribuenti debitori nel momento della ripresa dei pagamenti, dopo il lungo periodo di sospensione deciso a seguito dell’emergenza sanitaria. Rottamazione ter e saldo e stralcio: 6 dicembre 2021, nuova scadenza per chi non ha versato Innanzitutto, è prevista la rimessione in termini per la rottamazione-ter e per il c.d. “saldo e stralcio”.
Chi non ha rispettato il pagamento di una o più rate ed è quindi decaduto da tali istituti agevolati, può rientrare in bonis, ma dovrà versare le rate omesse entro il termine del 30 novembre 2021.
Data la vigenza della norma secondo cui non determina inefficacia della definizione la tardività non superiore a cinque giorni, le somme in questione potranno essere versate fino al 5 dicembre, termine che, cadendo di domenica, slitta automaticamente al giorno 6 dicembre, successivo.
Le scadenze per le cartelle notificate dall’1 settembre al 31 dicembre 2021 Viene poi esteso il termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021. Per pagarle si avranno a disposizione centocinquanta giorni, anziché gli ordinari sessanta (di cui all’articolo 25, comma 2, Dpr 602/1973).
Solo quando sarà inutilmente decorso tale intervallo temporale, scatteranno gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo e il concessionario potrà procedere con l’espropriazione forzata.
Piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 Altra misura riguarda i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, per i quali sale a diciotto il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dai provvedimenti di rateizzazione (come previsto dall’articolo 68, comma 2-ter, Dl 18/2020).
Di tale novità potrà beneficiare anche chi, all’entrata in vigore del “decreto fiscale”, risulta già decaduto dai piani di rateizzazione, perché, ad esempio, non ha versato entro il mese di settembre le rate che erano state sospese fino al 31 agosto per l’emergenza sanitaria.
A tal fine, dovrà saldare entro il 31 ottobre (con slittamento automatico al 2 novembre) gli importi sospesi e non ancora pagati. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti effettuati dall’agente della riscossione dal 1° ottobre fino all’entrata in vigore della norma, e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici che ne sono conseguiti. Inoltre, in caso di versamenti di importi sospesi eseguiti in quel periodo, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive.