Chiarimenti pratici in tema di rottamazione e rateazione delle cartelle resi disponibili dal Fisco dopo il recente Decreto Legge in tema di provvedimenti indifferibili.
Dopo la pubblicazione del nuovo decreto fiscale, il decreto legge 146/2021, che ha introdotto misure di favore nel campo della riscossione, sono state pubblicate sul sito di Agenzia entrateRiscossione le Faq con alcuni chiarimenti.
Rottamazione cartelle e pagamenti rateali: i chiarimenti dal Fisco
In merito all’allungamento da due a cinque mesi del termine per pagare le cartelle esattoriali notificate tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà dar corso all’attività di recupero fino allo scadere del termine di 150 giorni dalla notifica.
L’altra misura riguarda poi la nuova scadenza del 30 novembre per i contribuenti decaduti dai provvedimenti agevolativi “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” a seguito del mancato pagamento delle rate, originariamente previste nel 2020, e che avrebbero dovuto essere corrisposte entro il 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2021.
Per il termine di pagamento al 30 novembre sono ammessi i 5 giorni di tolleranza, le somme quindi potranno essere versate entro lunedì 6 dicembre 2021 (il 5 dicembre, quinto giorno dalla scadenza, cade infatti di domenica ed il termine è quindi spostato automaticamente al primo giorno utile).
Al riguardo, è verosimile (o perlomeno auspicabile) una rimodulazione delle scadenze al 30/11, analogamente a quanto successo per le rate 2020 della Rottamazione ter.
Altrettanto importante è la misura che estende la decadenza della rateizzazione da 10 a 18 rate per i piani in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19).
Per consentire agli interessati di avvalersi della nuova agevolazione viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione delle attività di riscossione (quelle cioè in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020, e per quelle relative a richieste già presentate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022, come ordinariamente previsto, la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate.