Il D.L. 157/2020 (c.d. Decreto Ristori-quater), pubblicato nella G.U. n. 297 del 30.11.2020, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fra le altre misure prevede, all’articolo 2, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020.
La misura si rivolge ai soggetti:
esercenti attività d’impresa, arte o professione,
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,
che hanno ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La sospensione è relativa a:
ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto; ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il comma 2 dell’articolo 2 D.L. 157/2020 prevede che la sospensione di cui sopra operi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
Il comma 3 dell’articolo 2 D.L. 157/2020 estende la disposizione di cui al comma 1, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti, anche:
ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 D.P.C.M. 03.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 D.P.C.M. 03.11.2020 e dell’articolo 30 D.L. 149/2020),
nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al richiamato Decreto,
ovvero ai soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 D.P.C.M. 03.11.2020 e dell’articolo 30 D.L. 149/2020.
Il comma 4 dell’articolo 2 D.L. 157/2020 prevede che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
L’articolo 4 D.L. 157/2020 prevede invece una proroga: lo spostamento dal 10 dicembre 2020 (termine precedentemente previsto dal Decreto “Cura Italia” – D.L. 18/2020 – all’articolo 68, comma 3, così come modificato dall’articolo 154, lettera c, Decreto rilancio – D.L. 34/2020) al 1° marzo 2021 del termine entro cui sarà possibile provvedere al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, delle rate in scadenza nel 2020 per la rottamazione dei ruoli (articoli 3 e 5 D.L. 119/2018) e per il “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (articolo 1, comma 184 e seguenti, L. 145/2018).
A quest’ultimo proposito, l’Agenzia della riscossione ha fornito sul proprio sito una serie di chiarimenti, ricordando che per il nuovo termine del 16 marzo 2021 non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. 119/2018 e che la possibilità di proroga si riferisce ai soli soggetti che nel 2019 abbiano regolarmente pagato le rate previste.
Inoltre, l’Agenzia precisa che, poiché il 1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021, in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
Infine, per evitare qualsiasi diversa interpretazione, l’Agenzia ribadisce che l’importo da pagare è quello riportato nei bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso del contribuente anche se lo stesso effettuerà il versamento in date differenti rispetto alle scadenze indicate nel piano dei pagamenti.