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Regime speciale di sospensione delle perdite COVID: rilevanza delle perdite inferiori a 1/3

Al fine di valutare l’ammontare complessivo delle perdite emerse negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020, la soluzione più in linea con le finalità della disciplina speciale è quella di ritenere che non si debba tener conto delle perdite emerse nell’esercizio 2020, anche quando siano inferiori a un terzo del capitale.

Lo rileva Assonime in relazione a Il Caso 6/2021 – Il regime speciale di sospensione delle perdite COVID: rilevanza delle perdite inferiori ad un terzo -pubblicato l’8 novembre 2021.

L’art. 6 del Decreto liquidità ha introdotto uno speciale regime di sospensione per le “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, posticipando al quinto esercizio successivo, il momento entro il quale si devono adottare, in caso di perdite rilevanti, le misure di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione imposte dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile nonché́ il momento a partire dal quale opera la relativa causa di scioglimento.

Non è chiaro, tuttavia, se tale regime di sospensione riguardi le sole perdite che incidono sul capitale sociale in misura superiore ad un terzo o tutte le perdite emerse nell’esercizio 2020.

La questione è determinante ai fini del calcolo delle perdite emerse negli esercizi successivi.

Al fine di valutare l’ammontare complessivo delle perdite emerse negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020, la soluzione più in linea con le finalità della disciplina speciale è quella di ritenere che non si debba tener conto delle perdite emerse nell’esercizio 2020, anche quando siano inferiori a un terzo del capitale.

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