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Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza: istruzioni sulla presentazione della domanda

Reddito di Libertà.

Ripartizione delle risorse del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” per l’anno 2020.

Arrivano le istruzioni dall’Istituto di previdenza sociale sul DPCM 17 dicembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021).

Il DPCM in questione definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito dall’articolo 105-bis del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante l’incremento del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il Reddito di Libertà, volto a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà, viene riconosciuto dall’INPS che, dal canto suo, con la circolare n. 166 del 8 novembre 2021, illustra nel dettaglio la disciplina del Reddito di Libertà e al contempo fornisce indicazioni per la presentazione della relativa domanda.

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