Assonime ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 42-bis, comma 5 del D.l. n 104/2020 (c.d. decreto agosto) “in caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell’articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modificazioni, l’importo dell’imposta non versata è dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni ne’ interessi”.