Legittimo il sequestro preventivo al principale referente dell’organico societario
In tema di reati tributari, è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati fiscali a carico del soggetto che risulti essere il principale referente dell’organico societario, poiché questi, occupandosi della gestione dei conti, della predisposizione dei bilanci e affrontando le problematiche dei dipendenti, può essere considerato l’amministratore di fatto della società.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12956, depositata ieri 6 aprile.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. di Rimini, con il quale era stato predisposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari di cui agli articoli 4, 10-quater e 5 D.Lgs. 74/2000. Il Tribunale del riesame riconosceva e confermava il fumus commissi delicti in relazione alle ipotesi delittuose addebitate all’indagato nella qualità di amministratore di fatto di una S.r.l.
Il prevenuto, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, a mezzo di difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, il vizio di cui all’articolo 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli articoli 4, 10-quater e 5 D.Lgs. 74/2000.
In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che il giudice del riesame avesse erroneamente desunto la qualità di amministratore di fatto in capo a lui solo sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall’amministratore della società, il quale lo aveva indicato come amministratore di fatto all’evidente fine di eludere le proprie responsabilità. Lamentava la difesa che dagli atti si evinceva l’inquadramento del ricorrente come direttore commerciale, con regolare retribuzione e quindi perfettamente qualificato all’espletamento delle mansioni comprensive dei rapporti con clienti e fornitori. Peraltro, veniva puntualizzato che la collaborazione fosse stata limitata ad un arco temporale brevissimo, a causa dei dissidi personali con l’amministratore di diritto.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili le suddette doglianze, in quanto infondate e generiche, non avendo il ricorrente preso specifica posizione con riferimento alle ragioni poste a fondamento dell’ordinanza impugnata.
Innanzitutto, i giudici di vertice hanno affermato che le conclusioni del tribunale cautelare sono corrette e che, anzi, il percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato è stato trascurato dal ricorrente.
Infatti, l’indagine posta in essere dal tribunale – come evidenziato dalla Corte – ha potuto mettere in risalto «la posizione di primo piano ricoperta dall’indagato nell’assetto societario, in quanto punto di riferimento in molteplici settori dell’attività dell’ente, dalla gestione dei conti alle questioni di carattere fiscale, dalla predisposizione dei bilanci alla definizione delle problematiche afferenti i rapporti con il personale dipendente». Il Supremo Consesso ha rilevato altresì che, nonostante l’avvicendamento di diversi amministratori di diritto nel corso degli anni (i quali finivano sempre per ricoprire un mero ruolo formale ed ininfluente), l’indagato si era sempre occupato di autorizzare il pagamento di consulenti commerciali, della gestione dei conti dell’ente, di assegnare incarichi ai professionisti, ponendosi come punto di riferimento per l’organizzazione del patrimonio societario.
Tali circostanze sono risultate fondate e concordanti sulla base di dichiarazioni rese da più persone, a nulla rilevando l’eccezione sollevata dal ricorrente secondo cui l’amministratore di diritto avesse indicato il ricorrente come amministratore di fatto per allontanare le proprie responsabilità.
Pertanto, i giudici di legittimità hanno concluso che questi va considerato il principale referente dell’organico societario e l’effettivo amministratore dell’ente.
Inoltre, come già affermato in altre pronunce (cfr., Cass. Sent. 19.12.2014, n.22108), la Suprema Corte ha rammentato che: «ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto” non occorre che detto soggetto eserciti “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale».
Sulla scia di tale orientamento e in virtù delle suesposte argomentazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.