La detrazione Iva su beni e servizi resta anche se la crisi economica (quale circostanza non preventivata dal contribuente) ferma il progetto.Non occorre, quindi, la rettifica dell’IVA se il soggetto passivo ha ancora l’intenzione di utilizzare tali beni ai fini di un’attività imponibile.Il diritto alla detrazione Iva resta acquisito, in via generale, anche se successivamente, a causa di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non utilizza i beni e servizi relativi all’investimento progettato che hanno dato luogo alla detrazione nell’ambito di operazioni soggette ad imposta. Lo ha sancito la Corte Ue nella Causa c- 734/2019 del 12 novembre 2020.Conclusioni della Corte UeLa Corte di giustizia Ue ha concluso che gli articoli 167, 168, 184 e 185 della direttiva Iva devono essere interpretati nel senso che il diritto alla detrazione dell’Iva a monte sui beni, nel caso di specie su beni immobili, e sui servizi acquisiti allo scopo di effettuare operazioni imponibili è mantenuto qualora i progetti di investimento inizialmente previsti siano stati abbandonati a causa di circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo, e non occorre procedere ad una rettifica dell’Iva se il soggetto passivo ha ancora l’intenzione di utilizzare tali beni ai fini di un’attività imponibile.