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Nuove tariffe INAIL: istruzioni per la determinazione del premio

A partire dal 2019 sono entrate in vigore le nuove regole per il calcolo del tasso medio per il premio relativo all’andamento infortunistico, che sostituiscono le precedenti modalità di calcolo risalenti al 2000.

Le nuove modalità comportano delle innovazioni, per cui sull’argomento ritorna l’INAIL con specifici chiarimenti.

INAIL: nuove modalità di calcolo del tasso medio delle tariffe dei premi per infortuni sul lavoro A partire dal 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore le nuove tariffe INAIL dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’industria, l’artigianato, il terziario e altre attività.

Tali nuove disposizioni sono entrate in vigore a seguito dell’attuazione dell’articolo 1, comma 1121, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha previsto le suddette modifiche; le novità della revisione tariffaria sono poi state illustrate da parte dell’INAIL all’interno di apposite note di istruzioni trasmesse dal 2019 ad oggi.

In realtà rispetto alle MAT (modalità di applicazione delle tariffe) del 2000 non è cambiato moltissimo da un punto di vista quantitativo, ma dal punto di vista qualitativo le novità sono di assoluto primo piano: in particolare va segnalata la nuova modalità di calcolo per la determinazione dell’oscillazione del tasso per l’andamento infortunistico che si basa sulla posizione assicurativa territoriale (PAT) nel suo complesso, senza tener conto – come in passato – delle singole voci di tariffa.

Di questo argomento si occupa ora nuovamente l’INAIL con una recente circolare, con la quale fornisce specifiche istruzioni tecniche, oltre che approfondimenti sulle novità principali introdotte da parte del nuovo sistema tariffario, introdotto a partire dal 2019.

Le nuove classificazioni Come noto, le gestioni tariffarie industria, artigianato, terziario e altre attività, sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni divise in 10 grandi gruppi, i quali si articolano in gruppi, sottogruppi e voci.

I grandi gruppi all’interno dei quali si inseriscono le varie lavorazioni sono:

Grande gruppo:

1: lavorazioni agricole e alimentari. Allevamenti di animali;

2: chimica. Materie plastiche e gomma. Carta e poligrafia;

3: lavori edili e di impiantistica civile e industriale;

4: energia e comunicazioni, gas e liquidi combustibili;

5: legno e affini;

6: metallurgia. Lavori in metallo. Macchine. Mezzi di trasporto. Strumenti e apparecchi;

7: mineraria. Lavorazione e trasformazione di materiali non metalliferi e di rocce. Vetro;

8: tessile. Pelli e cuoi;

9: trasporti. carico e scarico, facchinaggio. Magazzinaggio;

0: commercio, servizi e attività varie.

Con l’aggiornamento tariffario si è arrivati alla ridefinizione di alcune lavorazioni individuate nelle precedenti tariffe, aggregando altre lavorazioni già esistenti oppure eliminando alcuni cicli produttivi non più attuali.

Datore di lavoro con attività commerciale e produttiva

Una delle più importanti novità riguarda sicuramente la gestione terziario, all’interno della quale sono inquadrati i datori di lavoro che svolgono attività di tipo commerciale: in tale gestione sono state inquadrate specifiche lavorazioni per le quali una parte dell’attività è svolta in ambito commerciale mentre un’altra parte è svolta in ambito produttivo, di manutenzione o di riparazione, purché effettuata nel medesimo luogo o in un’area dedicata o in un locale annesso a quello in cui si svolge la vendita.

Nella vendita d’altro canto sono ricomprese anche le attività di cassa, le fasi di consegna presso i clienti ma anche le operazioni di rifornimento e magazzinaggio. Su tale argomento l’INAIL specifica che al di fuori dei casi in cui il commercio e l’attività produttiva sono svolti congiuntamente con l’attività appena descritta, se il datore di lavoro esercita un’attività complessa articolata in più lavorazioni, la classificazione dovrà essere effettuata applicando a ciascuna lavorazione la corrispondente voce di tariffa.

Istruzioni tecniche per le nuove tariffe Dopo il chiarimento anzidetto, l’INAIL fornisce specifiche istruzioni tecniche per l’applicazione delle tariffe 2019.

In particolare i riferimenti tariffari all’interno delle istruzioni tecniche sono strutturati in diversi campi che indicano l’ambito di applicazione e un box di confronto con le vecchie tariffe risalenti al 2000.

Dopo aver elencato i gruppi all’interno dei quali si inseriscono le varie categorie, l’INAIL specifica le modalità di applicazione delle tariffe (MAT) che sono state approvate con il Decreto Ministeriale del 27 Febbraio 2019, ossia quelle che sostituiscono le modalità approvate con il D.M. 12 dicembre 2000.

Con le MAT 2019 la principale novità riguarda l’introduzione di nuovi criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso medio in relazione all’andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale (PAT) dopo i primi due anni di attività.

Si confermano in tale contesto gli indirizzi forniti da parte dell’INAIL e diffusi con la Circolare dell’11 Febbraio 2002 n. 9, eccetto per quanto riguarda la determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico.

La determinazione del tasso medio di tariffa e dell’andamento infortunistico La vera novità rispetto al passato è proprio il criterio di determinazione del tasso medio di tariffa e dell’andamento infortunistico: tale metodo è infatti assolutamente innovativo rispetto al passato.

La prima importante novità riguarda l’osservazione dell’andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale nel suo complesso, tenendo conto di tutte le lavorazioni assicurate nella medesima sede dei lavori, comprese le PAT cessate nel triennio di osservazione e quelle che non hanno ancora maturato il biennio di anzianità.

Applicando questo metodo, la percentuale di riduzione o di aumento del premio si applica nella stessa misura a tutte le voci di tariffa attive della PAT dell’anno di riferimento.

Questo criterio permette di prendere in considerazione gli eventi lesivi avvenuti e definiti nel periodo di osservazione e le retribuzioni imponibili denunciate per tutte le lavorazioni assicurate nella PAT nel medesimo periodo.

La valutazione degli eventi lesivi d’altro canto viene valutata sulla base della gravità degli stessi, superando la previgente disciplina INAIL basata sugli oneri sostenuti dall’INAIL per indennizzare il relativo evento.

Più nel dettaglio, la gravità dell’evento si misura con un indice ossia il “GLE” che esprime le giornate lavorative perse in caso di inabilità temporanea e le giornate lavorative equivalenti in caso di inabilità permanente.

In tale contesto l’evento mortale viene equiparato ad un evento con un grado di inabilità permanente pari a 100. Si segnala a tal proposito che non dovranno essere computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico i casi accertati di infezione da Coronavirus, i quali non rientrano nel tasso medio di oscillazione delle tariffe ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 42 del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 Aprile 2020. Fonte: Circolare INAIL n. 28 del 28 ottobre 2021.

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