E’ ammissibile l’emissione della nota di variazione una volta avvenuta l’omologa del concordato e la soddisfazione dei crediti concordati.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 801 del 3 dicembre 2021, ricorda, come già chiarito con la risoluzione n. 127/E del 3 aprile 2008, che la somma non percepita potrà essere oggetto della nota di variazione, purché ripartita proporzionalmente tra imponibile ed imposta (secondo le aliquote IVA di riferimento delle operazioni originarie), non essendo ammissibili le note di variazione di sola IVA già emesse dall’istante.
Quanto, invece, al momento dell’emissione delle note di variazione – nonostante sia stato chiarito dalla prassi sopra richiamata che non è sufficiente che il concordato sia stato omologato, ma è necessario che il debitore abbia adempiuto agli obblighi ivi assunti, potendosi verificare che, in caso di mancato adempimento, ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, sia dichiarato il fallimento del debitore – la circostanza che, nel caso prospettato, il Piano Concordatario sembra disporre l’irreversibile falcidia dell’80% del credito chirografario anche nell’ipotesi di fallimento del debitore, consente di ritenere ammissibile l’emissione della nota di variazione una volta avvenuta l’omologa del concordato e la soddisfazione dei crediti concordati.