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Niente Iva sui servizi didattici se l’ente estero è riconosciuto dal Muir

I servizi didattici sono senza Iva, se l’ente estero è accreditato al Muir (Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca).

I servizi tesi alla certificazione delle competenze in lingua inglese, di musica e arti performative, resi a scuole pubbliche italiane, che operano in esenzione Iva, da una Charity educativa ed ente Certificatore internazionale, con sede legale nel Regno Unito, riconosciuto dal Miur, sono esonerati dall’applicazione dell’Iva.

Per il riconoscimento del regime di esenzione, occorre verificare il ricorrere di entrambi i requisiti (soggettivo e oggettivo) che connotano l’esonero. L’ente potrà fatturare tali prestazioni dal proprio numero identificativo inglese, specificando che si tratta di servizi di certificazione o corsi di formazione per i quali ricorrono i requisiti per l’esenzione (articolo 10, comma 1, n. 20), del Dpr 633/72 e che sono soggetti al reverse charge obbligatorio (art. 17, comma 2, del Dpr 633/72). (Agenzia delle entrate, risposta n. 750 del 27 ottobre 2021) Regime agevolato del “Registro Internazionale”: occorre il requisito dell’utilizzo delle navi In tema di regime agevolato del “Registro Internazionale”, la sopravvenienza derivante dallo stralcio dei crediti non può essere inclusa tra i costi e le spese inerenti le attività agevolate, laddove non strettamente connessa all’utilizzo delle navi ammesse al regime.

Lo ha affermato l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 745 del 27 ottobre 2021, con cui ha evidenziato che il reddito agevolato è soltanto quello derivante dall’utilizzo delle navi iscritte nel Registro Internazionale, rimanendo, pertanto, escluso da detta agevolazione il reddito che, pur relativo a dette navi, è conseguito al di fuori del loro utilizzo.

Scissione non proporzionale: non comporta vantaggio fiscale indebito se fisiologico alla riorganizzazione L’operazione di scissione ai sensi dell’articolo 173 del TUIR è fiscalmente neutrale e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.

Diario Quotidiano del 29/10/2021 a cura di Vincenzo D’Andò 8 Lo ha asserito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 746 del 27 ottobre 2021, con cui ha evidenziato che le operazioni di scissione totale non proporzionali non comportano il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, se risultano atto fisiologico alla riorganizzazione delle attività, al fine di separare i rispettivi destini imprenditoriali.

Attività commerciali multipunto: bonus affitti per i soli punti vendita in zona rossa In relazione al bonus affitti previsto dal decreto Ristori, in caso di attività commerciali multipunto dislocate nel territorio nazionale con punti vendita collocati in zone rosse, arancioni o gialle, è possibile beneficiare, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del credito di imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda relativi ai soli punti vendita che siano stati situati in “zona rossa” per almeno un giorno in ciascuno dei mesi sopra indicati.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 747 del 27 ottobre 2021) PEX: come verificare la sussistenza della commercialità In tema di participation exemption, quanto al requisito di commercialità, la verifica del requisito non può essere basata esclusivamente sul contenuto dell’oggetto sociale e sulla qualifica formale attribuita all’attività esercitata.

In sostanza, l’oggetto sociale rileva ai fini della sussistenza del requisito della “commercialità” nella misura in cui trovi, di fatto, rispondenza nelle attività, in concreto, poste in essere dal soggetto partecipato.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 744 del 27 ottobre 2021)

Sismabonus acquisti anche in caso di cambio di zona sismica del Comune

Sismabonus acquisti: in caso di cambio di zona sismica del Comune in cui è sito l’immobile oggetto degli interventi, è necessario che l’asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile e consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio in questione che riguarda, tuttavia, le spese sostenute a decorrere dalla data in cui ha effetto il provvedimento di riclassificazione delle zone di rischio sismico.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 749 del 27 ottobre 2021)

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