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Nel versamento della rata di acconto IRAP di novembre 2020 occorre tenere conto degli ultimi chiarimenti “ufficiali”

Nel versamento della seconda rata di acconto IRAP occorre tenere conto di chiarito dell’Agenzia delle entrate con la circolare n. 27/E del 19/10/2020 in relazione sugli ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamento degli acconti.Viene, peraltro, data la possibilità di regolarizzare i versamenti non effettuati entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni e interessi, in virtù di quanto disposto dal Decreto Agosto (D.l. n 104/2020).Difatti, come rilevato da Assonime, nella nota del 21 ottobre 2020, con la circolare n. 27/E pubblicata il 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate torna, dopo l’emanazione della circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, sulle modalità applicative dell’art. 24 del c.d. decreto rilancio (Dl 34/2020) secondo cui “non è dovuto” il versamento del saldo dell’IRAP relativo al periodo di imposta 2019 (periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019) e il versamento della prima rata di acconto IRAP relativa al periodo d’imposta 2020 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019). Si tratta di questioni che assumono rilevanza anche in vista del prossimo versamento della seconda rata di acconto IRAP.Preliminarmente, viene rammentato che uno dei temi relativi all’art. 24 riguardava i criteri di determinazione del beneficio derivante dall’esonero della prima rata di acconto.Secondo una prima tesi, il beneficio in questione avrebbe dovuto essere pari a quanto in concreto dovuto a titolo di prima rata di acconto IRAP 2020 e, dunque, al 40% dell’IRAP 2019 ovvero, se minore, al 40% dell’IRAP 2020 (ovvero, dell’IRAP che risulterà dovuta per il 2020).I sostenitori di questa tesi facevano leva sulle indicazioni della relazione illustrativa, secondo cui “Gli stessi soggetti non sono tenuti al versamento della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020, ovvero pari al 50 per cento per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 12-quinquies del decreto legge n. 34 del 2019. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020; pertanto, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale”.In altri termini, secondo questa tesi, l’importo da scomputare in sede di determinazione del saldo IRAP 2020 veniva a variare a seconda dell’IRAP effettivamente dovuta per questo periodo d’imposta.Secondo un’altra soluzione interpretativa, invece, l’ammontare della prima rata di acconto 2020 avrebbe dovuto assumersi in misura pari a quella derivante dall’applicazione del c.d. metodo storico.In questo senso, Assonime deponeva, da un lato, la circostanza che si trattava di un acconto che doveva ancora essere versato – e che non poteva, dunque, essere addossato ai contribuenti il compito di prevedere l’entità dell’IRAP che sarebbe risultata dovuta per il corrente periodo d’imposta – e, dall’altro lato, che la facoltà di poter calibrare gli acconti sull’imposta che risulterà effettivamente dovuta – seppur comunemente denominato c.d. metodo previsionale – non è un metodo di determinazione degli acconti, ma è un esimente rilevante ai fini del regime sanzionatorio in tema di acconti.In pratica, secondo questa diversa tesi, l’IRAP 2020 avrebbe dovuto essere ridotta della prima rata di acconto 2020 così determinata con il metodo storico, fermo rimanendo che l’eventuale eccedenza di questo importo rispetto a quanto dovuto non avrebbe fatto emergere alcun credito d’imposta.Queste due tesi conducevano ovviamente a risultati diversi in punto di determinazione dell’acconto dovuto.Poiché per il 2020 è possibile determinare gli acconti IRAP in misura pari all’80% di quanto dovuto per questo periodo, ipotizzando un’IRAP 2019 di 1000 e che l’IRAP 2020 sia di 800, secondo la prima tesi, a prescindere dal metodo di determinazione dell’acconto utilizzato (storico o previsionale), il primo acconto da scomputare dal saldo IRAP 2020 sarebbe pari a 320 (40% di 800) e non 400 come invece ritengono i sostenitori della seconda soluzione.L’Agenzia delle entrate ha aderito alla prima tesiL’Agenzia delle entrate si è espressa e ha aderito alla prima delle anzidette tesi, secondo cui il primo acconto figurativo è pari al 40% dell’IRAP 2019 ovvero, se minore, al 40% dell’IRAP 2020 (dell’IRAP che risulterà dovuta per il 2020).In particolare, secondo l’Agenzia delle entrate, a prescindere dal metodo di determinazione dell’acconto adottato “il primo acconto figurativo” non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.In altri termini, secondo l’Agenzia delle entrate, il primo acconto “figurativo” 2020 che dovrà essere scomputato dal relativo saldo è pari al 40% dell’imposta storica, salvo che l’IRAP 2020 risulti inferiore rispetto a quella del 2019, nel qual caso il primo acconto “figurativo” ammonta al 40% dell’IRAP 2020.

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