Abbiamo già avuto modo di evidenziare in un nostro precedente contributo che la legge istitutiva delle Società tra Professionisti “Società Tra Professionisti” dispone che “E’ consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile.”
Il dato normativo richiamato prevede, quindi, che solo i professionisti iscritti ad un ordine professionale possano dar vita ad una delle seguenti società:
1. Società di persone;
2. Società di capitali;
3. Cooperativa (costituite da un numero di soci non inferiore a tre).
Come già chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, il reddito prodotto dalle STP è da considerarsi reddito d’impresa così come previsto dagli articoli 6, comma 3 e 81 del T.U.I.R. con la conseguente applicazione del principio di competenza e non quello di cassa (tipico delle attività professionali).
Ma, ai fini fiscali, qual è il giusto inquadramento degli utili distribuiti ai soci?
Questo, ovviamente, dipende a seconda che la STP sia costituita in forma di società di persone, società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza (ex articoli 115 e 116 del Tuir) ovvero società di capitali che non hanno esercitato detta opzione.