L’immobile accatastato con categoria A/10 non può usufruire delle agevolazioni prima casa previste in materia di IMU, anche se risulta adibito ad abitazione principale.
Infatti la categoria di immobili A/10 ha esclusivamente la destinazione uso ufficio.
Così ha deciso la CTR Lazio, accogliendo l’appello del Comune di Roma avverso la sentenza del giudice di primo grado che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente.
Nonostante sia incontestabile – argomenta il giudice dell’appello – che l’immobile del contribuente venga utilizzato quale abitazione principale, l’accatastamento in A/10 è preclusivo per l’applicazione delle agevolazioni previste per la prima casa.
In sostanza, tale categoria – che prevede la destinazione del bene ad ufficio – prevale, sul piano fiscale, rispetto all’utilizzo del bene quale abitazione principale.
Secondo la CTR Lazio è onere del contribuente richiedere una modifica della categoria catastale A/10 funzionale ad allinearla all’uso effettivo dell’immobile.
Fino a quando non sarà effettuata tale variazione, non risulta possibile accedere alle agevolazioni IMU previste per l’abitazione principale.
(Comm. trib. reg. per il Lazio, sentenza del 9/11/2021 n. 5009/10)