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Le regole per il contrasto delle frodi realizzate con falso plafond IVA

IVA: dal 1° gennaio 2022 saranno in vigore le regole per il contrasto delle frodi realizzate con falso plafond IVA.

Come rimarca Assonime, nella nota del 9 novembre 2021, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 293390 del 28 ottobre 2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di bilancio per il 2021, sono state individuate specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo a cui saranno sottoposti i soggetti che intendono avvalersi del regime di non imponibilità IVA, di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del d.p.r. n. 633 del 1972 – previa presentazione della dichiarazione d’intento allo scopo di verificare che abbiano effettivamente il possesso dei requisiti richiesti per essere qualificati come esportatori abituali (ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. a) del decreto-legge n.746 del 1983).

Come indicato nel provvedimento direttoriale, l’Agenzia, in via prioritaria, fonda la valutazione del rischio sulla: “- analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d’intento trasmesse; – valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società; – individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e\o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi; – individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond”.

Le attività di analisi e di controllo sono effettuate dall’Agenzia attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso della stessa Agenzia e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo condotte, al punto 2 del provvedimento, viene previsto che le dichiarazioni d’intento saranno invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate.

L’irregolarità della dichiarazione d’intento sarà comunicata dall’Agenzia al soggetto interessato, a mezzo PEC, riportando il protocollo di ricezione della lettera d’intento invalidata, le relative motivazioni e l’Ufficio competente a cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dello “status” di esportatore abituale.

In tal caso l’Ufficio procederà, in via di autotutela, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento.

Dell’irregolarità sarà informato anche il cedente o il prestatore destinatario della dichiarazione d’intento invalidata. Inoltre, al soggetto passivo che ha ricevuto la comunicazione di irregolarità della dichiarazione d’intento, in base al punto 3 del provvedimento direttoriale, sarà inibita la facoltà di trasmettere ulteriori dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Qualora tale soggetto effettui un tentativo di trasmissione del modello, riceverà dal sistema una ricevuta di scarto.

Al punto 4 del provvedimento, l’Agenzia precisa che, per l’emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili IVA a seguito di una dichiarazione d’intento, deve essere utilizzato esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, riportando:

➢ nel campo 2.2.1.14 “Natura”, il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale;

➢ – nel blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali” per ogni dichiarazione d’intento, nel campo 2.2.1.16.1 la dicitura “INTENTO”, nel campo 2.2.1.16.2 il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-“ oppure dal segno “/” e, infine, ( / ) nel campo 2.2.1.16.4, la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Le disposizioni del provvedimento, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000 n. 212), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022

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