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Studio Coppola & Partners
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La colpa del contribuente per irregolarità nella contabilità si presume fino alla prova della sua assenza

L’obbligo di tenere correttamente la contabilità è una obbligazione di carattere pubblico/sanzionatorio, non delegabile; per meglio dire, dette obbligazioni anche ove delegate a terzi non esonerano il contribuente, che ne è soggetto e destinatario, dall’obbligo di controllarne l’adempimento da parte del delegato. Pertanto, la responsabilità del contribuente è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

Nel caso in specie, la CTR (che ha emesso la sentenza impugnata e decisa da quella in commento – ndr) ha accertato come le violazioni che hanno condotto all’accertamento e alla irrogazione delle sanzioni constavano nella irregolare tenuta della contabilità, e dunque un caso ben diverso dalla fattispecie nella quale il consulente trae in inganno il contribuente, ad esempio consegnando a questi documentazione falsa dalla quale si evinca la redazione della dichiarazione e il versamento dei tributi. (Cassazione, ordinanza n. 28291 dell’11/12/2020 – Massimata da Danilo Sciuto)

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