L’operazione di cessione della partecipazione detenuta dalla società non genera una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis), poiché il costo rideterminato è pari al prezzo di cessione.
La conseguente distribuzione ai soci delle somme derivanti dalla predetta cessione non può dar luogo a tassazione in capo al socio poiché le somme attribuite derivano dalla cessione di una partecipazione che ha determinato la realizzazione da parte della società semplice di un reddito diverso di natura finanziaria pari a zero.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 754 del 28 ottobre 2021, spiega la corretta qualificazione delle somme attribuite ai soci persone fisiche di società semplice a seguito di cessione di partecipazione, redditi diversi ex art. 67, comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR.