Arriva dall’INPS, il messaggio n. 3669 del 27 ottobre 2021, sull’integrazione del reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79., fornendo al contempo ulteriori indicazioni a seguito della circolare n. 93/2021.
Non prima di avere premesso che l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, ha previsto il riconoscimento di un Assegno temporaneo per i figli minori (di seguito, anche AT), su base mensile, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e siano congiuntamente in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 1, comma 1.
L’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 79/2021 prevede la corresponsione d’ufficio dell’Assegno temporaneo per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Pertanto, l’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del RdC, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’Assegno temporaneo (di seguito, integrazione RdC).
La misura complessiva è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’Assegno temporaneo – di cui alla tabella riportata nell’Allegato 1 al decreto-legge n. 79/2021 e alla circolare n. 93/2021 – la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 79/2021, l’Assegno temporaneo non rileva per la determinazione del reddito familiare ai fini RdC di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 4), del decreto-legge n. 4/2019, non computandosi nei trattamenti assistenziali di cui all’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge. Conseguentemente, anche l’integrazione RdC, in quanto corrisposta a titolo di Assegno temporaneo, non rileva ai medesimi fini.
Segue tutta la parte delle istruzioni fornite dall’Istituto previdenziale, cui si rimanda quindi alla lettura del neo messaggio in questione.
(INPS, messaggio n. 3669 del 27 ottobre 2021)