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Studio Coppola & Partners
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Interpelli di fisco del giorno (tra cui, agevolazioni prima casa per immobile C2, si all’atto integrativo)

Sono stati pubblicati dall’Agenzia delle entrate, il 28 ottobre 2021, i seguenti documenti: Agevolazioni prima casa cittadino italiano iscritto all’AIRE Nel caso di cessione dell’immobile entro cinque anni dal relativo acquisto, la tassazione della eventuale plusvalenza in capo all’istante, dipende dalla circostanza che l’immobile sia effettivamente adibito ad abitazione principale dal familiare titolare del contratto di comodato d’uso.

L’aliquota Iva ridotta del 4% per l’acquisto della “prima casa” può essere applicata anche dal cittadino italiano non residente, che concede l’immobile in comodato a un suo familiare.

La plusvalenza derivata dalla rivendita della proprietà senza riacquisto, prima che siano trascorsi cinque anni dalla compravendita, è esente se la casa ha rappresentato l’abitazione principale del titolare del contratto di comodato. A precisarlo l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 751 del 28 ottobre 2021. (Risposta n. 751/2021) Aliquota IVA prodotti della panetteria – basi per pinse Le cessioni aventi a oggetto semplici “basi per pizze” o “per pinse” – senza aggiunta, quindi, di altra farcitura e contenenti esclusivamente gli ingredienti ammessi dalla norma d’interpretazione autentica sono soggette all’aliquota ridotta al 4%.

Nel caso contrario, la commercializzazione riguarderà un prodotto della panetteria fine di cui al n. 68), della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, soggetta all’aliquota IVA del 10%. (Risposta n. 752/2021) Agevolazioni prima casa per immobile classificato come C2, in corso di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso in abitazione: sì all’atto integrativo Se la dichiarazione di voler fruire delle agevolazioni prima casa per l’immobile in corso di trasformazione d’uso al momento dell’acquisto in abitazione di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, non sia stata resa nell’atto di acquisto, l’istante può dichiarare con un atto integrativo del precedente atto di acquisto, di voler fruire delle agevolazioni in esame con riferimento al citato acquisto, a condizione che risultino integrate tutte le altre condizioni previste dalla citata Nota II-bis.

Detto atto integrativo da redigersi nella stessa forma dell’atto oggetto di integrazione, dovrà essere registrato in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, quale atto non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Tale atto andrà assoggettato ordinariamente all’imposta di bollo, non ravvisando l’ipotesi di esenzione prevista dall’articolo 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. (Risposta n. 753/2021)

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