Contatti Iscriviti alla Newsletter
Chiudi
Studio Coppola & Partners
Studio Coppola & Partners

IMU E TRIBUTI LOCALI Saldo Imu con possibile conguaglio nel 2021

Quest’anno le operazioni di conguaglio dell’Imu 2020 potrebbero estendersi al 2021.

Come noto, il 16 dicembre scade il termine per il versamento del saldo Imu a conguaglio dell’imposta dovuta per l’anno d’imposta 2020; in conversione al D.L. 125/2020 è stata però attribuita ai Comuni la facoltà di modificare le aliquote oltre il termine ordinariamente previsto.

Tale proroga non si è trasformata in un corrispondente slittamento del termine per il versamento dell’imposta dovuta, ma ha assegnato ai contribuenti l’incombenza di una successiva verifica per controllare se l’ente dovesse aver deliberato una diversa articolazione delle aliquote rispetto a quella precedentemente vigente e utilizzata per la liquidazione del saldo.

Il rinvio e il conguaglio

La L. 159/2020, in conversione al D.L. 125/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 03.12.2020, introduce all’articolo 1 alcune disposizioni volte ad agevolare i Comuni nella fissazione delle aliquote applicabili per l’anno 2020, concedendo maggior tempo per l’approvazione e la pubblicazione delle delibere.

I commi 762 e 767 dell’articolo 1 L. 160/2019 stabiliscono i termini a disposizione dei Comuni per la fissazione delle aliquote: a regime, entro il 14 ottobre di ciascun anno le aliquote devono essere state approvate ed inserite sull’apposito sito internet del Mef, sul portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

Già l’articolo 107, comma 2, secondo periodo, D.L. 18/2020 aveva spostato in avanti tali termini, prevedendo rispettivamente le date del 31 ottobre e del 16 novembre, di fatto rendendo impossibile per i contribuenti procedere al calcolo dell’Imu prima di tale ultima data, rendendo più gravoso il calcolo del saldo alla data del 16 dicembre.

Il comma 4-quinquies dell’articolo 1 D.L. 125/2020, in vigore da qualche giorno , ha ulteriormente rinviato le scadenze imposte ai Comuni, stabilendo rispettivamente il 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021 per l’inserimento e la pubblicazione delle delibere, ovvero oltre il termine di versamento della rata a saldo per il 2020, non modificato: a norma del comma 4-sexies dell’articolo 1 D.L. 125/2020 resta fermo il termine per il versamento dell’Imu, previsto per il 16 dicembre 2020, sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef.

Quindi, non vi è alcuna conseguenza per i contribuenti per la scadenza del prossimo 16 dicembre, in quanto a tale scadenza il calcolo dell’imposta dovuta dovrà essere effettuato con le regole consuete.

Questo adempimento, però, potrebbe non concludersi in tale sede, in quanto l’assolvimento dell’Imu 2020 potrebbe avere una “coda” all’inizio del prossimo anno, nel caso in cui il Comune di ubicazione degli immobili dovesse procedere ad approvare le aliquote applicabili entro i maggiori termini in precedenza descritti.

In tal caso si potrebbero verificare due situazioni, entrambe regolamentate dal comma 4-septies dell’articolo 1 D.L. 125/2020:

qualora vengano deliberate maggiori aliquote, il contribuente si troverebbe nella necessità di procedere ad un conguaglio, versando entro il 28 febbraio 2020 la maggiore imposta risultante dal calcolo effettuato utilizzando le maggiori aliquote rispetto a quanto versato entro il 16 dicembre sulla base di quelle allora vigenti; qualora, al contrario, da tale confronto emerga una differenza negativa (ossia a favore del contribuente) il contribuente ha diritto alla restituzione di quanto versato in eccesso. 

A tale fine è stabilito che il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie. Va ricordato che il comma 776 dell’articolo 1 L. 160/2019 rinvia alla 296/2006 per il funzionamento di alcuni aspetti procedurali dei tributi locali; in particolare, il comma 164 dell’articolo 1 stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

In definitiva, la concessione ai Comuni di un maggior termine per fissare le aliquote comporterà per i contribuenti un ulteriore adempimento, che sia un onere di versamento o la necessità di predisporre un’istanza di rimborso.

Nessun ulteriore onere invece è previsto per gli immobili ubicati nei Comuni per i quali le aliquote siano state approvate nei termini per effettuare il versamento entro il 16 dicembre 2020.

< Torna alla homepage