Il giudicato formatosi tra il contribuente e l’Agente della Riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell’ente impositore. Una breve analisi attraverso i recenti pareri della Cassazione…
Il giudicato tra contribuente e Agente della Riscossione
Durante l’attività di riscossione l’ente impositore conserva la propria qualità di creditore, ma la legge sancisce una scissione fra la titolarità del credito e la legittimazione all’esercizio delle azioni e delle tutele correlate alle situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto di imposta, spettando queste ultime all’Agente della Riscossione.
Sostituzione dell’Agente della Riscossione all’ente impositore
Ne deriva, sul piano processuale, la sostituzione dell’Agente della Riscossione all’ente impositore e, conseguentemente, l’operatività nei confronti dell’Agenzia delle Entrate del giudicato formatosi nella lite tributaria fra il contribuente e l’Agente della Riscossione, indipendentemente dalla denuntiatio lítis all’Agenzia, la quale potrà unicamente rilevare nel rapporto interno ex art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999 (sulla scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario e sulle conseguenze processuali di tale configurazione si erano già pronunciate Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1748 del 06/05/1975; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3328 del 13/06/1979).
In altri termini:
«il concessionario è il soggetto legittimato ad agire, in nome proprio e per conto del titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione coattiva delegata, integrando la fattispecie uno dei casi fatti salvi dall’art. 81 cod. proc. civ.» (da ultimo, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 24789 del 09/10/2018).
Le responsabilità nei confronti dell’ente impositore
Di conseguenza, le pronunce (anche di segno negativo) rese nei giudizi instaurati contro
l’Agente della Riscossione spiegano effetti anche nei confronti dell’ente impositor indipendentemente dalla sua partecipazione al processo, la quale deve essere sollecitata dall’Agente, a norma dell’art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999 («nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi»), ma non costituisce requisito per l’opponibilità delle statuizioni.
Diversamente opinando, per considerare inutiliter data la sentenza resa senza la partecipazione
al giudizio dell’ente impositore, occorrerebbe ipotizzare un litisconsorzio necessario tra quest’ultimo e l’Agente della Riscossione, ma ciò si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza costante di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007: «L’azione
può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore»).
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione, l’Agente della Riscossione ha soltanto l’obbligo di effettuare all’ente impositore la denuntiatio litis ex art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 («con qualunque modalità», secondo Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 9250 del 03/04/2019), in mancanza della quale risponde in proprio della lite.
Peraltro, sarebbe illogico concludere che l’ente impositore possa fare proprio l’esito favorevole della lite e considerare inter alios – e inopponibile – quello sfavorevole, sia perché in quest’ultimo caso il contribuente non trarrebbe alcun concreto beneficio dalla decisione resa (dato che l’ente potrebbe sempre reiterare gli atti anche in caso di riconosciuta insussistenza della pretesa tributaria), sia – e soprattutto – perché si determinerebbe una situazione in cui l’ente impositore non avrebbe mai un effettivo interesse a partecipare alla lite a seguito di denuntiatio (posto che l’esito favorevole all’Agente della Riscossione gli gioverebbe mentre quello sfavorevole gli sarebbe inopponibile).
In tal senso, correttamente, Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile – ordinanza n. 31476, depositata il 03 dicembre 2019.