Il nuovo Decreto fiscale ha ridisegnato il calendario per il “regolare” pagamento delle somme dovute con riferimento alle definizioni agevolate “Rottamazioni Ter”, “Saldo e stralcio” e delle rate non pagate per l’effetto dei decreti di sospensione Covid.
Proponiamo un riassunto ragionato dei nuovi termini di pagamento e di riammissione con riferimento alle rateazioni pendenti alla data dell’8 marzo 2020, ante emergenza Coronavirus.
I nuovi termini per Rottamazione ter e Saldo e stralcio
Unica data, 30 novembre 2021, con estensione di 5 giorni, per il pagamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e nel 2021 per il pagamento di Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio.
Questo è quello che prevede l’articolo 1 del DL 146/2021 e che trova conferma nelle FAQ dell’agenzia della Riscossione che esplicano, in modo puntuale, il nuovo calendario degli impegni per le definizioni agevolate.
In particolare, è stato precisato che, entro il 30 novembre 2021, dovranno essere corrisposte integralmente:
– le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
– le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021; e che per il pagamento sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma14-bis, del DL n. 119 del 2018.
I nuovi termini dei piani di rateazione in corso alla data dell’8 marzo 2020
L’Agenzia delle Entrate e della Riscossione, conferma quanto già espresso in relazione ai nuovi termini di riammissione e di non decadenza per tolleranza del numero di rate non pagate con riferimento ai piani di dilazione pendenti alla data dell’8marzo 2020.
Mettendo a terra le disposizioni di cui all’articolo 3 del DL 146/2021 si ha che:
Il numero delle rate non pagate che determina la decadenza dai piani di rateazione sale da 10 a 18; il che significa che il numero di rate non pagate tollerato ai fini della conservazione delle rateazioni è 17;
I debitori che alla data del 22 ottobre 2021 sono incorsi in decadenza dai piani di dilazione per mancato pagamento di almeno un numero di 10 rate, sono automaticamente riammessi ai piani di dilazione originari se regolarizzano la propria posizione entro la data del 31 ottobre 2021 (che scivola al 2 novembre per l’effetto delle festività);
Le regole sopra esposte valgono esclusivamente per i piani di dilazione in essere alla datadell’8 marzo 2020.
Il combinato normativo sopra esposto determina che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, per i quali a tale data risultano pagate tutte le rate e per le quali si è fruito della sospensione fino al 31 agosto 2021, c’è tempo fino al 31 ottobre 2021 per effettuare il pagamento di almeno tre rate necessario per la riammissione automatica.
La tesi ha trovato totale conferma nelle FAQ dell’Agenzia della Riscossione:
FAQ n. 4 – Ho un piano di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021). È previsto un nuovo termine di pagamento?
Sì. Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha stabilito che, per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (), quindi piani concessi prima del periodo emergenziale, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021. () per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
FAQ n. 5 – Ho un piano di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, prima del periodo emergenziale, ma potrei avere difficoltà a corrispondere tutte le rate scadute entro il 31 ottobre 2021 È prevista qualche agevolazione?
Sì. Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha esteso a 18 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in essere all’8 marzo
2020 (), in caso di mancato pagamento. Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate. () per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta
“zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Attenzione: tutti i nuovi termini valgono solo per le rateazioni in corso alla data dell’8 marzo 2020
Come già anticipato nei precedenti interventi pubblicati sul tema, l’Agenzia della Riscossione conferma che i nuovi maggiori e più flessibili termini di pagamento interessano esclusivamente le rateazioni in essere alla data dell’8 marzo 2020.
Ne deriva che, per i piani di dilazione concessi dopo tale data dell’8 marzo 2020:
il numero di rate non pagate che determina la decadenza dal piano di dilazione è 10 (se il piano è concesso per l’effetto di istanza presentate entro il 31 dicembre 2021);
il termine entro il quale doveva essere verificata la decadenza per omesso pagamento di un numero di rate almeno pari a 10, era il 30 settembre 2021.
Tutto confermato nelle FAQ AdER.
FAQ n. 6 – Ho un piano di rateizzazione concesso dopo l’8 marzo 2020, con quante rate non pagate si determina la decadenza?
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate.
FAQ n. 7 – Ho una rateizzazione concessa dopo l’8 marzo 2020 con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021). È previsto un nuovo termine di pagamento?
No. Per queste rateizzazioni il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è rimasto fissato al 30 settembre 2021.
Fonte: Decreto Legge 146/2021