In arrivo la proroga biennale del credito d’imposta per la ricerca e innovazione nelle imprese
L’attuale testo del Ddl Bilancio 2021 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, design e innovazione estetica effettuati dalle aziende ed attualmente vigente per gli investimenti effettuati nel “solo” periodo d’imposta 2020.
Al contempo tale testo, previsto in approvazione entro fine mese dopo il vaglio del Parlamento, prevede anche il significativo aumento delle aliquote del credito d’imposta a partire dal 2021 e dei corrispondenti massimali di beneficio per impresa in funzione delle attività svolte, e in particolare:
1. per le attività di ricerca e sviluppo, è disposto l’incremento dal 12% al 20%(ferme restando le aliquote più elevate fino al 45% per le imprese che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) con l’innalzamento del massimale di contributo per impresa da 3 milioni a 4 milioni di euro;
2. per le attività di innovazione tecnologica, è disposto l’incremento dal 6% al 10%con l’innalzamento del massimale di contributo per impresa da 1,5 milioni a 2 milioni di euro;
3. nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, per quelle aventi finalità green o digitale 4.0 l’incremento è dal 10% al 15%;
4. per le attività di design e ideazione estetica, è disposto l’incremento dal 6% al 10%con l’innalzamento del massimale di contributo per impresa da 1,5 milioni a 2 milioni di euro.
Rispetto a tali percentuali, restano invariate rispetto a quelle in vigore nel 2020 le maggiorazioni del 50% del credito d’imposta spettante previste per talune tipologie di costi, come ad esempio quelli sostenuti per i neoassunti a tempo indeterminato, al primo impiego, di età inferiore a 35 anni addetti esclusivamente alle attività agevolabili nonché quelli per i contratti di ricerca stipulati dalle aziende con università italiane.
Se confermato, come oramai pare molto probabile, tale potenziamento dell’incentivo dal 2021 sarà certamente visto con grande favore da parte delle imprese in vista della ripartenza degli investimenti post emergenza.
In considerazione della natura automatica dell’agevolazione, oltre alla documentazione giustificativa dei costi sostenuti ed alla certificazione degli stessi rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale in azienda o, a seconda dei casi, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nella sezione A del registro, si ricorda che le imprese sono tenute a disporre anche di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte nell’esercizio 2020.
Allo stato attuale tale relazione, come disposto dal comma 206 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, deve essere conservata e controfirmata dal rappresentante legale dell’azienda mediante autocertificazione di cui al Dpr n. 445/2000.
A tal riguardo, è da notare però che l’attuale dettato normativo del Ddl Bilancio 2021 introduce l’obbligo di asseverare tale relazione tecnica ma non è chiaro con quale decorrenza; l’auspicio è che, qualora dovesse essere confermata tale indicazione, trovi applicazione solamente a partire dalle attività agevolabili dell’esercizio 2021; in tal senso, sarebbe opportuno un intervento chiarificatore in sede emendativa al Ddl, quantomeno per non aggravare le aziende in questo periodo di un adempimento formale per le attività già svolte nel 2020.
Analogamente, vista l’assenza di una scadenza temporale prevista per tale adempimento, sarebbe buona cosa per le imprese precisare che sia sufficiente che dispongano di tale asseverazione solo al momento dell’eventuale controllo e non già all’atto della fruizione della prima delle tre quote annuali del beneficio; fermo restando che il quadro generale dell’agevolazione prevede che l’utilizzo del credito d’imposta resti subordinato al rilascio della certificazione contabile dei costi da parte del revisore, che attesterebbe quindi in tale sede l’esistenza della relazione tecnica ancor che poi asseverata in seguito.
Infine, è importante l’indicazione fornita da Ministero dello Sviluppo economico sul proprio portale con la quale ha avuto modo di precisare fin da ora che l’invio dell’apposita comunicazione allo stesso nel 2021 da parte delle aziende beneficiarie del credito d’imposta, con modalità e termini che saranno definiti, è auspicabile ma non dirimente ai fini della spettanza dell’incentivo, riconosciuto peraltro in via automatica a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione aziendale e dal regime fiscale di determinazione del reddito.