Ai sensi dell’articolo 2467 cod. civ., il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore delle S.r.l. è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, deve essere restituito.
Il criterio descritto opera nei confronti dei finanziamenti effettuati, in qualunque forma, dai componenti la compagine sociale, in uno dei seguenti contesti:
in un momento in cui, anche in considerazione del particolare tipo di attività esercitata dalla partecipata, risultava un indebitamento eccessivo, se rapportato al patrimonio netto;
in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole eseguire un conferimento, anziché un mero finanziamento.
Seppure la norma sia contenuta nell’ambito delle disposizioni relative alle S.r.l., valutazioni di ordine logico-sistematico e un orientamento della giurisprudenza di legittimità che va consolidandosi (Cassazione n. 16291/2018 e n. 10456/2015) inducono a ritenere che la norma vada estesa alle S.p.a. chiuse, di modeste dimensioni e di compagine societaria ristretta.
In ogni caso, il predetto principio di postergazione opera anche nell’ambito dei gruppi di imprese, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2497-quinquies cod. civ., con riferimento ai finanziamenti effettuati a favore della società da parte di chi esercita l’attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti, ovvero da altri soggetti ad esso sottoposti.
Tralasciando il ridimensionamento che la norma subirà, almeno in parte, per quel che concerne la restituzione dei rimborsi dei finanziamenti se avvenuti nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, a seguito dell’entrata in vigore de Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), l’articolo 8 del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) “Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società” prevede che ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile 2020) e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies cod. civ..
Come chiarito nella Relazione Illustrativa al citato Decreto, l’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.
La ratio degli articoli 2467 e 2497 quinquies cod. civ. è infatti quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, e cioè quelle situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l’esercizio dell’impresa, ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento.
L’articolo 2467 cod. civ. stabilisce pertanto la postergazione dei crediti dei soci derivanti da finanziamenti “anomali” erogati alla società in una situazione di crisi economica in cui i soci avrebbero dovuto effettuare versamenti in conto capitale.
Nell’attuale situazione congiunturale, tuttavia, l’applicazione di tali meccanismi risulta eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento.
La deroga consente pertanto, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria della società, di evitare la postergazione del rimborso relativo ai finanziamenti perfezionati dai soci in un arco temporale definito (9 aprile – 31 dicembre 2020), rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Quello che conta è la data di erogazione del finanziamento, che andrà pertanto tenuta in evidenza e monitorata, e non quella di rimborso dello stesso, che può quindi essere successiva al 31 dicembre 2020.
Ricordiamo, che per quanto riguarda la redazione del bilancio d’esercizio, i finanziamenti dei soci, a prescindere se fruttiferi e non fruttiferi, ma comunque caratterizzati dal diritto del socio alla restituzione delle somme erogate, devono essere indicati nel passivo dello stato patrimoniale redatto in forma ordinaria, mediante l’iscrizione nell’apposita voce D.3) “Debiti verso soci per finanziamenti”; nella nota integrativa andranno poi ripartiti secondo la scadenza, con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.
Ai sensi del principio contabile Oic 28, l’eventuale e successiva rinuncia al credito, espressamente formulata dal socio, determinerà il passaggio del finanziamento dai debiti al patrimonio netto, in un’apposita riserva di capitale.