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Detrazioni edilizie: i nuovi vincoli del Decreto Antifrode

Al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti nell’utilizzo dei bonus edilizi, il Governo, con l’emanazione del recente Decreto antifrode in vigore dallo scorso 12/11/2021, ha previsto:
– l’estensione dei casi di obbligo del visto di conformità;
– l’introduzione di nuovi parametri per la congruità dei costi da attestare nell’ambito del visto di conformità;
– una procedura di controllo preventivo sulle opzioni per la cessione del credito/sconto in fattura;
– nuove procedure Attività di accertamento e recupero somme indebite.

Andiamoli ad esaminare…
Prima di addentrarci nell’argomento ricordiamo che, con le recenti Faq pubblicate, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’estensione dell’obbligo di apporre il visto di conformità e di attestazione della congruità delle spese non sussiste per i contribuenti che, anteriormente al 12 novembre 2021, hanno ricevuto le fatture da parte dei fornitori assolto ai relativi pagamenti.

Decreto Antifrode e Superbonus

Con la pubblicazione in G.U. n. 269 è entrato in vigore dal 12/11/2021 il D.L. n. 157 dell’11/11/2021 rubricato “Misure urgenti per il contrasto
alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” (cd. Decreto Antifrode), col quale sono state introdotte nuove misure attraverso le quali intensificare i controlli, anche preventivi, volti a verificare l’effettiva spettanza della detrazione nonché il sussistere delle condizioni per poter optare per lo sconto in fattura o cessione del credito per gli interventi di “ristrutturazione” o riqualificazione energetica che danno diritto alle detrazioni d’imposta del 110% – 50% – 65% – 70% – 80% – 90%, ecc.

Estensione dell’obbligo del visto di conformità
Intervenendo sugli articoli 119 (“Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”) e 121 (“Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”) del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), viene notevolmente ampliato
l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio.

Apposizione del visto di conformità
Il visto deve essere rilasciato dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale ovvero da uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, articolo 3 del Dlgs n. 241/1997 (iscritti negli
albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro; iscritti nel registro dei revisori legali; iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi,
in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria).
Fino all’11 novembre 2021 l’acquisizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti richiesti, rilasciato dai suddetti soggetti era obbligatorio solo per interventi agevolabili ai fini della maxi detrazione del 110%.

L’adempimento è ora necessario anche nei seguenti casi:
quando la detrazione del 110% (“Superbonus”) è sfruttata dall’avente diritto nella propria dichiarazione dei redditi, a meno che questa non sia presentata direttamente dal contribuente utilizzando la precompilata
predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta (di fatto, pertanto, l’obbligo del visto di conformità anche in caso di utilizzo diretto della detrazione del 110% riguarda le dichiarazioni dei redditi presentate tramite un CAF o professionista o società di servizi)
in quanto, in tali ipotesi, l’amministrazione finanziaria può già effettuare controlli preventivi (in precedenza, il visto era richiesto solo quando, anziché operare la detrazione, si optava per la cessione del credito o per lo sconto in fattura); quando si esercita l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in riferimento alle altre detrazioni fiscali per lavori edilizi e cioè:
recupero patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR; efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013;
adozione misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013; recupero o restauro facciate di cui all’art. 1, comma 219 e 220, Legge n. 160/2019; installazione impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR; installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013.

Nuova asseverazione della conformità delle spese
Ai sensi dei commi 13 e 13-bis dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 per la fruizione della detrazione del 110% e per poter optare per il relativo sconto in fattura o cessione del credito di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020, è necessario che un tecnico abilitato asseveri:
il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi agevolati effettuati;
la congruità delle spese sostenute.
Il Decreto antifrode per evitare meccanismi fraudolenti perpetrati tramite l’aumento ingiustificato degli importi fatturati, i professionisti che attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati dovranno far riferimento anche ai valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, da un decreto del ministro per la Transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto “Anti-frodi”.
Inoltre fino al 11.11.2021 l’asseverazione era richiesta nel solo caso di spese relative al superbonus 110%.
Ora l’attestazione di congruità delle spese per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è estesa a tutti i bonus edilizi.

Obbligo di asseverazione
Dal 12/11/2021 estesa a tutte le spese agevolate oggetto dell’opzione per la cessione/sconto in fattura (non più soltanto alla detrazione del 110%).

Rafforzamento controlli preventivi
Con l’inserimento di un nuovo articolo 122-bis nel D.L. 34/2020, viene introdotta una procedura di controllo preventivo, la cui concreta attuazione (criteri, modalità e termini) è demandata a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.
L’intervento riguarda i casi in cui chi ha diritto alla detrazione opta per lo sconto in fattura o per la cessione del bonus.
Ricordiamo che in tali circostanze, è richiesto che il beneficiario dell’agevolazione comunichi telematicamente all’Agenzia delle entrate
l’avvenuta cessione del credito; il cessionario ne confermi l’accettazione tramite l’apposita piattaforma invio della comunicazione e la relativa accettazione sono previsti anche per le eventuali successive cessioni.

Il decreto “Anti-frodi” stabilisce che:
l’Agenzia delle entrate può sospendere fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni (anche quelle successive alla prima) e delle opzioni che presentano “profili di rischio”;
i “profili di rischio” vanno individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti, ad esempio, alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria oppure ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dagli stessi soggetti.
NOTA BENE
Tutto ciò per consentire il controllo preventivo, da parte del Fisco, della correttezza delle operazioni: se sono confermati i rischi di frode che hanno determinato la sospensione, la comunicazione si considera non effettuata e tale circostanza è comunicata in via telematica a chi l’ha trasmessa; in caso contrario, ovvero decorsi trenta giorni dalla presentazione, la
comunicazione produce gli effetti previsti dalla norma di riferimento, cioè l’efficacia della cessione o dello sconto.

Profili di rischio
• coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
• dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
• analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
Inoltre, gli intermediari bancari e finanziari (articolo 3, Dlgs n. 231/2007) che intervengono nelle cessioni;
non dovranno procedere all’acquisizione dei crediti;
se ricorrono i presupposti di operazioni sospette per le quali sussistono gli obblighi di segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (articoli 35 e 42, Dlgs n. 231/2007).

Esempio operazioni sospette
• eventuale natura fittizia dei crediti;
• presenza di cessionari che pagano con capitali di possibile origine illecita;
• svolgimento abusivo di attività finanziaria da parte di soggetti non autorizzati che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.

Attività di accertamento e recupero somme indebite
La normativa di riferimento non individua uno specifico atto impositivo da adottare per recuperare gli importi derivanti dalla violazione o erronea applicazione delle disposizioni in esame con le relative sanzioni e interessi.
Al fine di consentire una tempestiva attivazione delle nuove e predette attività di accertamento l’art. 4 del “Decreto antifrode” dispone che:
per lo svolgimento delle attività di controllo, l’Agenzia delle entrate potrà avvalersi dei poteri istruttori previsti in materia di imposte dirette (articolo 31 e seguenti, Dpr n. 600/1973) e di Iva (articolo 51 e seguenti, Dpr n. 633/1972); per il recupero degli importi dovuti (comprensivi di sanzioni e interessi), l’Agenzia delle entrate potrà procedere con un atto di recupero (articolo 1, commi 421 e 422, legge n. 311/2004), da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione; l’ufficio di riferimento è quello competente in base al domicilio fiscale del contribuente (articoli 58 e 59, Dpr n. 600/1973) al momento della commissione della violazione; in mancanza di domicilio fiscale, l’attribuzione andrà ad altra struttura individuata con provvedimento direttoriale.
La Relazione illustrativa specifica che l’atto di recupero è autonomamente impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie.

Nuovo modello Agenzia delle Entrate per cessione/sconto
Alla luce delle novità sopraesposte l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 12/11/2021:
ha aggiornato le istruzioni al modello (che rimane invariato) per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura; recependo le modifiche introdotte dal D.L. 157/2021.
In particolare nelle istruzioni viene previsto che la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti: su unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
su parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario.
In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto alla detrazione nella misura del 110%.
Come in precedenza, il soggetto che rilascia il visto di conformità è altresì tenuto a verificare il rilascio delle asseverazioni o attestazioni da parte dei tecnici e la stipula della specifica polizza di assicurazione e responsabilità civile richiesta a questi ultimi.
Inoltre la Comunicazione della cessione del credito relativo alle rate residue non ancora fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Infine visto che la compilazione della Sezione riservata al visto di conformità è sempre obbligatoria è stata eliminata della dicitura “DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI SUPERBONUS” presente nel “vecchio” modello.

Faq Agenzia entrate
L’Agenzia delle Entrate è poi intervenuta con la pubblicazione di alcune Faq volte a chiarire i nuovi obblighi imposti.
Il chiarimenti più importante riguarda le fatture già pagate.
In linea di principio i nuovi obblighi si applicano alle comunicazioni trasmesse dopo il 12 novembre.
Tuttavia, sostengono le Entrate, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico e svolto tutti gli altri adempimenti per la cessione o lo sconto, prima del 12 novembre, con la sola eccezione dell’invio della comunicazione telematica.
In questi casi, non sussiste il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione.
Al momento, la piattaforma delle Entrate non consente di fare questo tipo di comunicazioni che escludono il visto.
Per consentire ai contribuenti di trasmetterle, allora, «le relative procedure telematiche dell’agenzia delle Entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre».

Entro venerdì, allora, saranno sbloccate anche queste ultime comunicazioni semplificate.
D. Con riferimento a lavori per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, un contribuente, a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell’importo ivi previsto rimasto
a suo carico, ma alla data del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non ha ancora trasmesso all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.
A tale fattispecie si applica il regime previgente all’entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, che non richiede, ai fini della predetta opzione, né il visto di conformità né l’asseverazione, oppure il nuovo regime previsto dal citato decreto legge che, invece, richiede i predetti
adempimenti a carico del contribuente?
R. L’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decretolegge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per i bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o
la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).
Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo
sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione.
Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni,le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.
Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del
visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.
I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo
122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021.
L’Agenzia, nel confermare il testo normativo, afferma, poi, che per lo sconto in fattura/cessione del credito riferito a bonus edilizi diversi dalla detrazione del 110% il tecnico abilitato attesta la sola “congruità della spesa”, secondo i particolari parametri introdotti ai limiti che saranno introdotti da un prossimo DM del MITE e nel frattempo si continuerà a fare riferimento ai prezzi riportati nei prezziari delle Regioni, ai listini ufficiali o ai listini delle CCIAA
(o, in loro assenza, ai “prezzi correnti di mercato”).

Mentre per agli interventi che accedono alla detrazione del 110% permangono gli obblighi di asseverazione degli interventi riferiti sia alla effettività della loro realizzazione, che ai relativi requisiti tecnici e permane attestazione di congruità della spesa, che andrà esperita con i criteri
sopra individuati.
Di tali adempimenti dovrà rendere conto il visto di conformità rilasciato dal professionista. D. Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è
possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020?
R. Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica.
Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020, «Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi».
D. L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus, di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, deve attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la
congruità delle spese? R. L’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta.
Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus di cui al comma 2 del citato articolo 121 del decreto Rilancio.
Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.
Da ultimo l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per il nuovo obbligo introdotto di apposizione del visto di conformità riferito alla fruizione in dichiarazione della detrazione del 110% (senza, pertanto, l’esercizio di alcun opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito) in caso di presentazione diversa da quella effettuata direttamente dal contribuente (dichiarazione “precompilata”) o inviata dal sostituto d’imposta questo va richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Tranne i casi esplicitamente previsti dalla normativa, per cui invece il visto di conformità va fatto sull’intera dichiarazione.
D. Un contribuente nell’anno 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021.
In considerazione dell’obbligatorietà del visto di conformità, introdotta dal decreto legge 157 del 2021, anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito sotto forma di detrazione, il visto va richiesto in relazione all’intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata o può riferirsi solo ai dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione in argomento?
R. Il comma 11 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal decreto legge n. 157 del 2021, ha introdotto l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, il contribuente fruisca
della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Fatti salvi questi casi, si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.
Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (ad esempio, cfr. articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito).
Va da sé che il visto sull’intera dichiarazione, in tal caso, è assorbente del sopra descritto obbligo di cui al comma 11 dell’articolo 119.

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