Intrastat ridotto e semplificato.
Operazioni intra Ue, provvedimento delle Dogane sugli elenchi riepilogativi dall’1 gennaio 2022. Limite di acquisti trimestrali passati da 200 mila a 350 mila euro.
Scadenza Intrastat allungata per le imprese che effettuano operazioni intraUe: Il limite di acquisti trimestrali entro è passato da 200.000 a 350.000 euro.
E’ una novità del provvedimento prot. 493869 del 23 dicembre 2021, adottato dall’Agenzia delle dogane d’intesa con Entrate e Istat.
Il provvedimento introduce anche alcune semplificazioni nella fornitura delle informazioni a carattere statistico degli elenchi, secondo quanto stabilito da recenti regolamenti unionali, e recepisce le disposizioni del dlgs n. 192/2021 per quanto concerne il regime Iva del “call off stock”, disponendo conseguentemente la sostituzione dei modelli Intrastat con quelli allegati al provvedimento stesso.
Il tutto con effetto dagli elenchi riepilogativi da presentare con riferimento a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Acquisti intracomunitari di beni
Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni, con frequenza mensile, devono essere presentati dai contribuenti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti al mese di riferimento, abbiano effettuato acquisti intracomunitari per ammontare pari o superiore a 350.000 euro (in precedenza la soglia era di 200.000 euro).
Semplificazioni
Per le spedizioni fino a mille euro è possibile indicare la nomenclatura combinata con il codice unico 99500000, senza ulteriori disaggregazioni.
Nell’elenco riepilogativo degli acquisti di beni non sono più rilevate le informazioni relative allo stato e al codice Iva del fornitore, nonché all’ammontare delle operazioni in valuta.
Nell’elenco riepilogativo degli acquisti di servizi non sono più rilevate, oltre al codice Iva del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta, le informazioni relative alla modalità di erogazione della prestazione, alle modalità di incasso e al paese di pagamento.
Non viene più prevista la presentazione del modello Intra 2 bis e 2 quater con cadenza trimestrale. Regime Iva del “call off stock”
Al fine di attivare il regime del call off stock di cui all’art. 17-ter della direttiva Iva ed avvalersi, quindi, delle connesse semplificazioni in merito al trasferimento intracomunitario dei beni in vista di una successiva vendita, il soggetto passivo che spedisce i beni nell’altro stato membro è tenuto ad indicare l’identità ed il codice identificativo Iva del destinatario dei beni nell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie.
LA DETERMINA
ARTICOLO 1
Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2bis)
I soggetti di cui all’articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro.
Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale.
Le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta non vengono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni.
ARTICOLO 2
Modifiche agli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1bis e INTRA 2bis)
Negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari di beni, i dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella ‹‹Natura della transazione›› di cui all’Allegato XI.
I soggetti di cui all’articolo 6, comma 4 del Decreto ministeriale 22 febbraio 2010, vale a dire i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella indicata al comma precedente.
I soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata al comma 1.
Ai fini statistici, nel Modello INTRA 1bis è rilevata l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.
ARTICOLO 3
Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1bis e INTRA 2bis)
In applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020, Allegato V, Capitolo IV, Sezione 31, paragrafo 3, per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.
Tale semplificazione si applica anche agli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari. ARTICOLO 4
Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi (Modello INTRA 2quater)
Le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi.
Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2quater con cadenza trimestrale. ARTICOLO 5
Elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”
Le informazioni relative all’identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini dell’imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock” sono riepilogate nella Sezione 5 del Modello INTRA 1.
ARTICOLO 6
Modifiche ai modelli per la rappresentazione dei dati ed alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi
I modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all’art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, e successive modificazioni, approvati con Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, prot. n.22778 del 22 febbraio 2010, sono sostituiti dai modelli allegati alla presente Determinazione. L’Allegato XI alla determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n.13799/RU dell’8 febbraio 2018, relativo alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, è sostituito dall’Allegato XI accluso alla presente determinazione.
L’Allegato XII alla determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, prot. n. 22778 del 22 febbraio 2010, relativo alle specifiche tecniche ed ai tracciati record degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, è sostituito dall’Allegato XII annesso alla presente determinazione.
ARTICOLO 7
Disposizioni applicative
Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.