Anche per la transazione fiscale e contributiva nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il Tribunale potrà omologare l’accordo in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, purché tale adesione sia determinante per il raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti necessaria per l’omologa dell’accordo, e a condizione che il professionista attesti che la proposta di soddisfacimento dei crediti fiscali e contributivi sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Emergenza Covid-19. Crisi d’impresa: modifiche alla disciplina della transazione fiscale e contributiva prevista dalla legge fallimentare
Come riportato da Assonime, nella nota del 9 dicembre 2020, con la legge 27 novembre 2020, n. 159 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicembre 2020) che ha convertito il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante, tra le altre, ulteriori misure connesse alla proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state introdotte alcune importanti modifiche alla legge fallimentare.
In particolare, il comma 1 bis dell’articolo 3 del decreto convertito ha introdotto la possibilità per il Tribunale di omologare il concordato preventivo anche in assenza del voto dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria (art. 180 l.f.).
Tale facoltà è ammessa, tuttavia, soltanto a condizione che:
i) il voto di tali enti sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste per l’approvazione del concordato;
ii) dalla relazione del professionista attestatore risulti che la proposta di soddisfacimento dei loro crediti sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Per espressa previsione normativa, inoltre, tale punto dell’attestazione deve essere oggetto di specifica valutazione del Tribunale (art. 182 ter, comma 5 l.f.).
Analoghe disposizioni sono previste per la transazione fiscale e contributiva nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l.f).
Anche in tal caso, dunque, il Tribunale potrà omologare l’accordo in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, purché tale adesione sia determinante per il raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti necessaria per l’omologa dell’accordo, e a condizione che il professionista attesti che la proposta di soddisfacimento dei crediti fiscali e contributivi sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Le nuove norme anticipano le corrispondenti disposizioni del Codice della crisi (v. art 48, comma 5 che entrerà in vigore, unitamente al Codice nel suo complesso il 1° settembre 2021), e rispondono all’esigenza di favorire la conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi in cui vi siano debiti fiscali e contributivi da ristrutturare, in considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione del virus Covid-19.