Bonus Moda: dal Decreto Sostegni il credito di imposta per il settore tessile
Come noto il Decreto Legge Sostegni-bis n. 73-2021, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021, ha prorogato anche per l’anno 2021 il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino al fine di attenuare gli effetti negativi derivanti dalla Pandemia Covid-19 per le imprese appartenenti ai settori del tessile e della moda.
Nota: la normativa cita le imprese nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) i cui prodotti sono caratterizzati da alta stagionalità, da obsolescenza e dunque hanno risentito in modo rilevante degli effetti della pandemia.
La Legge di conversione n. 106/2021 del Decreto Sostegni bis (Decreto Legge n. 73/2021), oltre al settore tessile e della moda, ha esteso la portata della norma anche al settore conciario attraverso l’erogazione di Fondi messi a disposizione dai distretti del settore conciario riconosciuti da norme regionali.
La concessione delle risorse deve sempre avvenire nel rispetto del “Temporary Framework”, di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” stabilito dalla Commissione Europea.
Le imprese beneficiarie devono presentare, nei periodi d’imposta di applicazione dell’agevolazione (anno 2020 e anno 2021), un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a “quello di spettanza del beneficio”.
Nota: il credito spetta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione ed è utilizzabile esclusivamente in “compensazione nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione”.
Analisi degli aspetti principali Come già specificato in premessa il Decreto Sostegni bis (Decreto Legge n. 73/2021) ha prorogato anche per l’anno 2021 il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino (introdotto in origine con il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Gli aspetti principali della normativa che si devono analizzare sono i seguenti:
a) Soggetti aventi diritto al credito d’imposta Trattasi dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. Nota: sul sito del Ministero dello Sviluppo economico è stato pubblicato il decreto ministeriale, firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti, contenente l’elenco dei Codici Ateco delle imprese che hanno diritto a un credito d’imposta del 30% in favore del settore del tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.
b) Codici Ateco 2007 ammessi al beneficio Secondo l’art. 2 del decreto ministeriale possono usufruire del “credito d’imposta del 30%” le attività con i seguenti codici ATECO 2007:
13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00 Tessitura
13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento
13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette –
13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.10 Fabbricazione di ricami
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia –
14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10 Fabbricazione di calzature
15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini.
Nota: il Decreto del 27 luglio 2021 stabilisce che per l’accesso al credito d’imposta rileva il codice di attività economica comunicato all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9 mentre nelle istruzioni per la compilazione della domanda di accesso al credito d’imposta viene chiarito che il codice può essere prevalente o non prevalente e che in presenza di più attività necessita considerare il codice dell’attività prevalente.
c) Periodo riconoscimento del credito d’imposta Viene riconosciuto per i soli anni 2020 e 2021 un credito d’imposta del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione.
d) Limite spesa previsto per il riconoscimento Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dei limiti di spesa di 95 milioni di euro, per l’anno 2021, e 150 milioni di euro, per l’anno 2022.
e) Criteri di valutazione delle rimanenze finali I criteri per la valutazione delle rimanenze finali, di cui all’art. 92, comma 1, del TUIR, nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media (per l’anno 2020 occorre considerare i tre anni precedenti ovvero 2017, 2018 e 2019 mentre per l’anno 2021 occorre raffrontare il 2018, 2019 e 2020).
f) Modalità di calcolo Ipotizzando un valore di rimanenze pari a 100.000 euro nel 2021 raffrontato con la media dei tre anni precedenti 2018-2019-2020 (identificata con il valore di 70.000) occorre applicare il 30% previsto per il credito d’imposta alla differenza tra i 100.000 euro e i 70.000 euro (credito spettante 30.000 x30% = euro 9.000).
g) Certificazione delle rimanenze Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono farsi rilasciare una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino da parte di un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 39/2010 (per le imprese con bilancio certificato i controlli sono svolti sulla base dei bilanci).
g) Comunicazione all’Agenzia delle Entrate e termini di presentazione delle domande Per poter usufruire del credito d’imposta occorre presentare apposita comunicazione esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento (a seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni e la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate).
L’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili e la percentuale effettiva spettante al richiedente sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione.
Nota: l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 262282 dell’11/10/2021 ha approvato il modello da utilizzare per comunicare l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente onde poter usufruire del credito d’imposta.
I termini di presentazione della comunicazione Con provvedimento n. 293378 del 28 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori ovvero:
1. periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 9 marzo 2020: la comunicazione per la fruizione del bonus moda è da inviare a far data dal 29 ottobre 2021 e fino alla data del 22 novembre 2021 (la norma riguarda il periodo anno 2020);
2. periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021: presentazione della domanda a far data dal 10 maggio 2022 e fino alla data del 10 giugno 2022 (periodo anno 2021).
Nota: il credito deve essere utilizzato entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea (il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile verrà pertanto emanato dopo l’autorizzazione da parte della Commissione Europea).
Come si nota dal modello della Comunicazione il soggetto richiedente il credito d’imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto dei limiti previsti dal “Quadro temporaneo” degli aiuti di stato (occorre compilare il riquadro della Sez. 3.1 (generalità dei casi) oppure della Sez. 3.12 (se del caso) e, in caso di supero dei massimimali di aiuto previsti, occorre indicare nel campo “Minor importo richiesto” l’importo ridotto del credito che il richiedente ha rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti Si rammenta infine che nel caso in cui il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto F) (Sez. 3.1 del Quadro temporaneo) o di cui al punto M) (Sez. 3.12 del Quadro temporaneo) e va compilato il quadro B per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo.
h) Fruizione Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Nota: il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che sarà emanato entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione (in via generale con riferimento alle Comunicazioni presentate nel periodo d’imposta in corso al 9 marzo 2020 il credito è utilizzabile entro il 31 dicembre 2021 mentre con riferimento alle Comunicazioni presentate nel periodo d’imposta 2021 il credito è utilizzabile entro il 31 dicembre 2022).
i) Quadro RU e quadro RS aiuti di stato Il credito d’imposta va indicato a Sez. I del quadro RU del modello Redditi di riferimento alla colonna 1 del rigo RU1 codice “I5”; ai sensi dell’art. 48-bis, comma 4, Decreto Legge n. 34/2020, il credito d’imposta configura un Aiuto di Stato concesso nei limiti del Quadro temporaneo.