Esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro. Il riconoscimento di un caso di infezione Covid-19 come infortunio per il quale scatta la tutela Inail non determinerà alcun presupposto per individuare una responsabilità civile o penale ai danni dell’azienda. È quanto chiarisce la circolare Inail 22 del 20 maggio sul tema della tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.
Catalfo: a studio norma per chiarire responsabilità su contagi
Prima che arrivasse il chiarimento dell’Inail, in occasione del question time il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo aveva annunciato che era allo studio una norma per chiarire in maniera definitiva la responsabilità dei contagi. In quell’occasione Catalfo ha ricordato che l’interpretazione dell’articolo 42 del decreto Cura Italia «che, secondo alcuni, avrebbe aggravato la posizione dei datori, esponendoli maggiormente al rischio di essere ritenuti responsabili per i contagi contratti dal lavoratore in ambiente lavorativo, non è corretta». Il ministro ha aggiunto che «il mero riconoscimento dell’infortunio sul lavoro non agevola in alcun modo l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, né crea una presunzione in tal senso». Queste precisazioni «sono chiaramente espresse nella circolare» dell’Inail. «In ogni caso – ha concluso il ministro del Lavoro -, al fine di superare ogni perplessità e conferire piena certezza al quadro giuridico, comunico che è attualmente in fase di valutazione e studio un eventuale provvedimento normativo volto a chiarire che il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida o nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nonché l’adozione ed il mantenimento delle misure ivi previste costituiscono presunzione semplice dell’assolvimento dell’obbligo ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19».
«Patologie infettive da sempre inquadrate come infortunio sul lavoro»
Con la circolare pubblicata oggi, 20 maggio, l’Inail fa presente che il decreto Cura Italia (comma 2 dell’articolo 42 del Dl 18/2020) ha chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, «come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione. Si tratta della riaffermazione di principi vigenti da decenni», sottolinea l’Inail nella circolare. «Le patologie infettive (vale per il Covid-19, così come, per esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’Aids e il tetano) contratte in occasione di lavoro – si legge ancora nel documento – sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo».
Oneri degli eventi infortunistici senza maggiori oneri per le imprese
Il decreto Cura Italia, rileva ancora l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,«dispone che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro». In terzo luogo «è stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese».
La conclusione
Di qui, la conclusione a cui giunge l’Inail: «In altri termini, la scelta operata con il citato articolo 42 è stata quella dell’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere. In tali ultime fattispecie, infatti, l’Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l’evento infortunistico».