Disciplinate le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini locali e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella seduta dello scorso 27 ottobre, ha approvato il Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di esperti previsto dall’art. 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sulle misure urgenti in materia di crisi d’impresa, risanamento aziendale.
All’interno del Regolamento, si legge nell’informativa n. 102/2021 inviata agli Ordini locali, sono disciplinate le modalità di raccolta e verifica della documentazione necessaria per la richiesta di iscrizione all’elenco degli Esperti da parte degli Ordini territoriali; le caratteristiche dell’obbligo formativo necessario per l’iscrizione all’elenco degli esperti; l’attività istruttoria ed i controlli che gli Ordini territoriali dovranno effettuare al fine di accogliere/respingere la domanda di iscrizione dei professionisti interessati; le modalità di aggiornamento dei dati relativi alla formazione dell’Elenco; le procedure per l’organizzazione e l’accreditamento dei corsi valevoli per l’obbligo formativo richiesto dall’art. 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118.
Con riferimento alle modalità di organizzazione e accreditamento dei corsi validi ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, il Regolamento illustra le caratteristiche che tali corsi devono possedere al fine del loro corretto accreditamento presso il CNDCEC.
In particolare, il programma del corso deve indicare esplicitamente che lo stesso è strutturato secondo quanto indicato nel decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia ed è valevole per la formazione obbligatoria degli esperti di cui all’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118.
Inoltre, è necessario identificare e attribuire i nuovi codici materie definiti ad hoc per la formazione degli Esperti.
Nel dettaglio, l’elenco materie del CNDCEC è stato integrato con l’introduzione della Macroarea F.1. Formazione esperti decreto-legge 24 agosto 2021 che è composta da n. 11 codici materie.
Al programma del corso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell’Ordine territoriale nella quale si attestano le qualifiche dei docenti così come richieste dal decreto dirigenziale e riportate all’art. 7 del presente regolamento.
Infine, il soggetto che ha richiesto l’accreditamento del corso deve rilasciare un attestato nominativo dal quale risulta che il corso rispetta i requisiti richiesti dalla Sezione IV del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, 28 settembre 2021, ed il numero di ore effettiva partecipazione classificate in base ai codici materie della Macroarea F.1. Formazione esperti decreto-legge 24 agosto 2021.
L’obbligo formativo richiesto per l’iscrizione all’elenco degli esperti può essere assolto attraverso la partecipazione a qualunque corso di formazione che risulti conforme alla IV Sezione del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, organizzato anche da enti formatori non riconosciuti e non accreditati dal Consiglio nazionale.
Nel caso in cui l’iscritto abbia partecipato a corsi formativi non accreditati dal Consiglio nazionale, l’Ordine in sede di valutazione della domanda di iscrizione, dovrà verificare la conformità del corso alle prescrizioni del citato decreto dirigenziale.
Si ricorda, inoltre, che la frequenza di corsi non accreditati dal Consiglio nazionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo imposto agli iscritti nell’albo, consente solo la maturazione dei crediti per attività particolari previsti dall’art. 16, lettera p) del regolamento FPC. Per consentire una corretta implementazione delle procedure di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali si richiede agli stessi Ordini di procedere all’inserimento e/o alla modifica degli eventi formativi eventualmente già inseriti in piattaforma attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel nuovo Regolamento.
(CNDCEC, comunicato stampa del 8 novembre 2021)