Per la cessione dei crediti con tre passaggi, senza ulteriori vincoli, bisogna considerare la data spartiacque del 16 febbraio 2022. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate in una recente faq.
La cessione dei crediti corrispondenti ai bonus edilizi ha subìto delle limitazioni per contrastare il fenomeno delle frodi.
I paletti, introdotti dal Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022), sono stati corretti con il Decreto Frodi (DL 13/2022). I contenuti del Decreto Frodi sono poi nuovamente confluiti nel Decreto Sostegni-ter.
La sovrapposizione di queste due norme ha creato dei dubbi nei contribuenti, che si sono quindi rivolti al Fisco per capire come operare.
Un contribuente, infatti, ha inviato all’Agenzia la seguente domanda: “A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?”
Bonus edilizi, la normativa sulla cessione dei crediti
Il decreto Sostegni-ter (DL 4/2022) ha introdotto, con l’articolo 28, comma 1, il limite di un passaggio per la cessione dei crediti corrispondenti ai bonus edilizi. Il comma 2 ha introdotto una disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022.
Il comma 3 ha previsto la nullità dei contratti stipulati violando le nuove disposizioni sulla cessione del credito.
Il Decreto Frodi (DL 13/2022), entrato in vigore il 26 febbraio, ha abrogato il comma 1 dell’articolo 28 ed elevato il limite alle cessioni del credito fino ad un massimo di tre passaggi.
Le due cessioni successive alla prima possono essere effettuate soltanto a favore di banche, intermediari finanziari e assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Il Decreto Frodi, però, non ha toccato i commi 2 e 3 dell’articolo 28. Sono quindi rimasti inalterati il periodo transitorio e le cause di nullità dei contratti.
Se, quindi, dal 26 febbrio è diventato possibile effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche, intermediari finanziari e assicurazioni autorizzate ad operare in Italia, nulla è cambiato in merito alla disciplina sulla comunicazione delle opzioni.
Bisogna inoltre considerare che i contenuti del Decreto Frodi sono confluiti nel Decreto Sostegni-ter. Tecnicamente, quindi, dato che il Decreto Frodi non sarà convertito in legge, la data del 26 febbraio non è rilevante ai fini del funzionamento del meccanismo, perché bisogna fare riferimento unicamente al DL Sostegni-ter e alla sua legge di conversione.
Bonus edilizi, le regole per la cessione del credito
Fatta questa premessa, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come funzionano la cessione del credito e lo sconto in fattura a seconda della data in cui è stata comunicata la prima cessione.
Prima cessione o sconto in fattura
Se la prima cessione o lo sconto in fattura sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2022, il credito potrà essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte ai soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari e assicurazioni).
Se la prima cessione è comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022, il credito può essere ceduto due volte ai soggetti qualificati.
Se lo sconto in fattura è comunicato all’Agenzia dal 17 febbraio 2022, il credito può essere ceduto una volta a chiunque (jolly) e poi due volte ai soggetti qualificati.
Cessioni successive alla prima
In caso di cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022, il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte ai soggetti qualificati.
In caso di cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata dal 17 febbraio, il credito può essere ceduto due volte ai soggetti qualificati.