Pensioni, tra proposte di riforma e nuova platea di lavori usuranti.
La ricognizione delle novità e le Faq sulle prospettive.
Pubblicato sul tema, dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, l’approfondimento del 23 novembre 2021.
Il 2022 sarà l’anno di un intervento normativo di revisione più sostanzioso del sistema pensionistico, mentre le misure a oggi contenute nel disegno di legge della manovra in discussione in Parlamento non appare avere le pretese di una vera e propria riforma.
Per prima cosa è definitivamente confermato che non sarà possibile prorogare Quota 100.
La nuova Quota 102, attiva per il 2022, prevede nella sua forma attuale una combinazione di anzianità contributiva identica a quella di Quota 100 (38 anni di contributi) con una maggiore età anagrafica (64 anni); si mantengono le stesse peculiarità della Quota 100, come, in particolare, il divieto di cumulo reddituale dal momento della decorrenza della pensione fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia.
Ai fini dell’accesso all’Ape Sociale, la manovra si propone di identificare con maggiore realismo lavoratori addetti a mansioni gravose che hanno più bisogno di facilitazioni dell’accesso pensionistico.
Gli attuali lavori usuranti
Vi sono diverse norme che hanno classificato le attuali categorie come usuranti.
Quelli originari del D.Lgs. n. 67/2011, legate al D.M. Lavoro del 19 maggio 1999, sono:
➢ “lavori in galleria, cava o miniera”, mansioni svolte in sotterraneo;
➢ “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
➢ “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento;
➢ “lavori in cassoni ad aria compressa”;
➢ “lavori svolti dai palombari”;
➢ “lavori ad alte temperature”, mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
➢ “lavorazione del vetro cavo”, mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
➢ “lavori espletati in spazi ristretti” e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
➢ “lavori di asportazione dell’amianto”.
APE sociale, lavoratori precoci e lavori gravosi
Vi è poi l’elenco dei lavori validi ai fini dell’accesso all’Ape sociale e all’anticipo pensionistico per i lavoratori precoci introdotto con la legge di stabilità per il 2017 (L. n. 232/2016), che ha istituito la nuova categoria dei lavori con mansioni particolarmente pesanti o gravose.
Nel dettaglio:
➢ addetti alla concia di pelli e pellicce;
➢ addetti ai servizi di pulizia;
➢ addetti spostamento merci e/o facchini;
➢ conducenti di camion o mezzi pesanti in genere;
➢ conducenti treni e personale viaggiante in genere;
➢ guidatori di gru o macchinari per la perforazione nelle costruzioni;
➢ infermieri o ostetriche che operano su turni;
➢ maestre/i di asilo nido e scuola dell’infanzia;
➢ operai edili o manutentori di edifici;
➢ operatori ecologici e tutti coloro che si occupano di separare o raccogliere rifiuti;
➢ addetti all’assistenza di persone non autosufficienti.
Questa lista è stata ulteriormente ampliata a seguito della legge di stabilità 2018, aggiornata al D.M. Lavoro del 5 febbraio 2018, con le seguenti categorie:
➢ lavoratori marittimi;
➢ pescatori;
➢ operai agricoli;
➢ operai siderurgici.
I lavori usuranti futuri
Vi sono poi una serie di attività che sono divenute gravose o usuranti con il trasformarsi della società e delle modalità di esercizio delle attività.
La Commissione sui lavori gravosi, istituita dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha riformulato l’elenco delle categorie di mansioni gravose che si andrebbero ad aggiungere a quelle aventi diritto di accesso.
Le nuove lavorazioni, attualmente nel numero di 23, includeranno ora anche portantini, lavoratori coinvolti nell’estrazione mineraria e professionalità manifatturiere.
Gli accessi ordinari Dal 2012, la riforma Monti-Fornero (art. 24 del D.L. n. 214/2011, convertito in Legge n. 214/2011) ha reso fortemente rigido il ricambio dei lavoratori, spostando in là sia l’accesso alla pensione di vecchiaia (passato a oggi, per le donne, da 60 anni a 67), sia quello della pensione di anzianità (dai vecchi 40 anni ai 42 anni e 10 mesi).
Per questo motivo, a partire dal 2014, il legislatore ha provato a introdurre anticipi, scivoli e sconti pensionistici che tuttavia si sono rivelati sempre temporanei, come nel caso più famoso di Quota 100.
Tipologia Età minima Contributi Importo della
pensione
Finestra di attesa
Pensione di
vecchiaia
67 anni almeno 20 anni 1,5 volte l’assegno
sociale (per chi ha
contributi solo
post 1995)
Nessuna
Pensione
anticipata
ordinaria
Nessuna età
minima
Donne: 41 anni e
10 mesi
Uomini: 42 anni e
10 mesi
- 3 mesi
Gli accessi in scadenza: opzione donna
Il più forte degli anticipi a oggi previsto è quello della Opzione Donna, che sarà rinnovata anche dalla legge di bilancio del 2022, restando aperta alle donne con almeno 58 anni di età e 35 di contributi. Il requisito anagrafico sale invece a 59 anni nel caso di donne con contribuzione nelle gestioni dei lavoratori autonomi (artigiane e commercianti).
Questi requisiti nell’attuale disegno di legge dovranno essere maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Dal momento della maturazione dei requisiti, decorrerà, analogamente a quanto a oggi previsto, una finestra di attesa della pensione pari a 12 mesi per le lavoratrici subordinate e 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Questo ingresso anticipato comporta però una penalizzazione che arriva fino al 40-50% del taglio sull’assegno, in quanto la lavoratrice vedrà ricalcolata la propria pensione integralmente con il metodo contributivo.
Tipologia Età minima Contributi Importo della
pensione
Finestra di attesa
Opzione Donna
(con requisiti da
maturare entro il
31.12.2021)
58 anni per
lavoratrici
subordinate;
59 anni per
lavoratrici
autonome.
35 anni di
contributi effettivi - 12 mesi per
lavoratrici
subordinate
18 mesi per
lavoratrici
autonome
L’ape sociale: un ponte verso la pensione di vecchiaia
Dal 2017 è stato più volte prorogato l’Ape Sociale, un vero e proprio anticipo pensionistico finanziato dalla fiscalità generale che scadrà anch’esso a fine 2021. Questa viene erogata da Inps su domanda da coloro che abbiano almeno tre requisiti. Uno anagrafico di 63 anni di età, uno contributivo di 30 (o 36) anni di contributi in una o più gestioni dell’Istituto nonché
uno soggettivo (determinate condizioni previste dalla legge, individuate o nella disoccupazione, nella invalidità almeno pari al 74%, nello status di care-giver convivente da almeno sei mesi con un disabile grave o di lavoratore gravoso per almeno 6 anni). La riforma contenuta nella manovra del 2022 amplia il novero delle mansioni gravose che passano da 15 a un nuovo elenco di 23 ed elimina il requisito dei 3 mesi di inoccupazione che dovevano seguire, per i disoccupati, l’esaurimento della Naspi prima dell’accesso all’Ape.
L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (fino al 2024 pari a 67 anni di età); ha un valore pari alla pensione accantonata al momento dell’accesso con un massimale mensile di 1500 euro per un totale di 12, e non 13, rate annue. La domanda di certificazione dei requisiti andrà posta entro il prossimo 30.11.
Tipologia Età minima Contributi Requisito soggettivo
Ape sociale (con
requisiti e domanda da
presentare entro la fine
del 2021)
63 anni 30/36 anni con
massimo 2 anni di
sconto per le
lavoratrici madri
‒ Disoccupati di lunga
durata;
‒ Care-giver da almeno
6 mesi;
‒ Invalidi almeno al
74%;
‒ Lavoratori addetti
alle nuove mansioni
Diario Quotidiano del 25/11/2021
a cura di Vincenzo D’Andò
9
gravose da almeno 6
anni negli ultimi sette
anni o 7 negli ultimi
dieci.
Quota 100 e quota 102
Resterà attivo anche oltre il 2021 il pensionamento anticipato in Quota 100, aperto a tutti coloro che raggiungano 62 anni di età e 38 anni di contributi, anche in due o più gestioni di Inps. Dal momento della maturazione dei requisiti dei 62+38 si attiva una finestra di attesa pari a 3 mesi per i lavoratori privati e 6 mesi per i pubblici dipendenti. La forma del 62+38
sopravviverà al 2021 solo per chi ha maturato tali requisiti entro la fine del 2021, chiedendone l’accesso anche in un momento successivo.
Una volta che la pensione viene liquidata al lavoratore, questo subisce un divieto di cumulo reddituale che rimane attivo fino al compimento dell’età della pensione di vecchiaia e inibisce la percezione di qualsiasi reddito di lavoro, escluso il lavoro autonomo occasionale entro la somma annua lorda di 5000 euro. Una volta venuta meno questa forma di
pensionamento, l’età pensionabile tornerà a 67 anni con uno “scossone” anagrafico di ben 5 anni. Tale forma sarà ‘prorogata’ nel 2022 con una Quota analoga che mantiene identiche caratteristiche con la possibilità di maturare i 38 anni di contributi nel corso del 2022, ma con una età minima di 64 anni, rimanendo preclusa ai nati dopo il 31.12.1958.
Tipologia Età minima Contributi Importo della
pensione
Finestra di
attesa
Quota 100 (con
requisiti da
maturare entro il
31.12.2021)
62 anni 38 anni –
‒ 3 mesi per il
settore privato
‒ 6 mesi per il
pubblico impiego
Quota 102
(con requisiti da
maturare entro il
31.12.2022)
64 anni 38 anni –
‒ 3 mesi per il
settore privato
‒ 6 mesi per il
pubblico impiego
Gli altri anticipi pensionistici
Accanto alle forme precarie fin qui descritte, esistono altre forme di pensionamento anticipato nel nostro ordinamento, che non prevedono un regime transitorio. Si tratta della pensione anticipata per lavoratori precoci, ovvero coloro che hanno almeno 12 mesi di contributi da lavoro prima del compimento di 19 anni di età e che però richiede anche ben 41 anni di contributi complessivi e una finestra di attesa di 3 mesi e anche uno dei 4 status
di bisogno analoghi quasi del tutto a quelli dell’Ape Sociale.
In questo caso, per le donne, lo sconto è di appena 10 mesi di contributi e si sconta anche un divieto di cumulo con redditi di lavoro fino alla maturazione dei requisiti pensionistici pieni.
Tipologia Età minima Contributi Requisito
soggettivo
Finestra di attesa
Pensione per
lavoratori
precoci (per chi ha
contributi ante
1996)
Nessuna 41 anni
complessivi
‒ Disoccupati di
lunga durata;
‒ Care giver da
almeno 6 mesi;
‒ Invalidi almeno
al 74%;
‒ Lavoratori
addetti alle
mansioni gravose
da almeno 6 anni
negli ultimi sette
anni o 7 negli
ultimi 10 o
secondo i requisiti
del D.Lgs. n.
67/2011
3 mesi
Con requisiti ancora più gravosi le pensioni per invalidi all’80% o, ancora, l’accesso con una
quota variabile per addetti a mansioni gravose di cui è allo studio una platea più estesa che allarghi le maglie dei requisiti molto restrittivi (ad esempio, per i turnisti notturni di almeno 64 notti all’anno per almeno 7 anni).