E’ possibile accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria – ipotesi esclusa prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021.
Qualora gli interventi non siano stati terminati al momento del passaggio alla classe sismica 3, l’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 770 del 10 novembre 2021, precisa che con riferimento alla detrazione di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013, si occorre che l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia asseverata (utilizzando il modello contenuto nell’allegato B del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58) dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
Tale principio si applica anche ai fini dell’applicazione del cd. sisma bonus acquisti; pertanto, qualora le imprese non abbiano tempestivamente presentato la predetta asseverazione, gli acquirenti delle unità immobiliari non possono fruire della detrazione di cui al citato comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
Viene, tuttavia, rilevato che nella medesima circolare n. 19/E del 2020, è stata richiamata anche la risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020, nella quale è stato precisato – in conformità al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020 – che il sisma bonus acquisti spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno esteso l’agevolazione anche agli immobili ubicati nei comuni ricadenti in zona sismica 2 e 3) anche se l’asseverazione in parola non è stata tempestivamente presentata, a condizione che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio in questione.
Ciò al fine di non precludere l’applicazione del beneficio in parola nelle ipotesi in cui l’adempimento non fosse stato effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell’ambito applicativo dell’agevolazione.
Secondo l’Agenzia, il principio sopra enunciato – qualora gli interventi non siano stati ultimati al momento di passaggio del Comune di … dalla zona sismica 4 alla 3 – si può applicare anche nel caso di specie atteso che l’adempimento non è stato effettuato in quanto alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo, il predetto Comune era ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell’ambito applicativo del citato articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013. In sostanza, ai fini della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013, fermo restando il rispetto della condizione che gli immobili siano alienati dall’impresa costruttrice entro 18 mesi dal termine dei lavori e qualora gli interventi non siano stati terminati al momento del passaggio alla classe sismica 3, la predetta asseverazione deve essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile e consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio in questione.
(Agenzia delle entrate: Risposta n. 770 del 10 novembre 2021)