L’atto di acquisto dell’immobile oggetto dei lavori deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022 e l’asseverazione relativa ai lavori antisismici va depositata entro la data del rogito. Anche nel caso di specie è possibile fruire della detrazione fiscale prevista «per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021», fermo restando la sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 772 del 10 novembre 2021, rammenta che, in linea di principio, è necessario che l’efficacia degli interventi sia asseverata (utilizzando il modello contenuto nell’allegato B del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58) dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
Con riferimento al caso di specie, quindi, gli acquirenti delle unità immobiliari su cui sono stati effettuati interventi edilizi (mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico) eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare acquistati entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, possono fruire della detrazione prevista dal citato articolo 16-bis, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, a condizione che l’atto di acquisto relativo all’ immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022 e che l’asseverazione relativa ai lavori antisismici sia depositata entro la data del rogito.