Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.L’INPS, con la circolare n. 128 del 12 novembre 2020 ha fornito indicazioni riguardo l’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che hanno disposto, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione dei versamenti contributivi a favore dei datori di lavoro privati.Nuove misure in materia di Reddito di EmergenzaMessaggio Inps n. 4247 del 12 novembre 2020 sull’articolo 14 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.Il Reddito di Emergenza è una misura straordinaria di sostegno al reddito, introdotta dall’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito anche Rem D.L. 34), per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica a causa dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.Con il successivo decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stata riconosciuta, a domanda, un’ulteriore mensilità di Rem (di seguito anche Rem D.L. 104) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla norma, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio del Rem D.L. 34.Infine, l’articolo 14 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha previsto:per i nuclei familiari già beneficiari del Rem D.L. 104, il riconoscimento d’ufficio di ulteriori due quote di Rem, per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020; per i nuclei che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, la possibilità di richiedere il nuovo Reddito di Emergenza (di seguito anche Rem D.L. 137), previa presentazione della domanda e verifica del possesso dei requisiti, sempre per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020.Il beneficio può essere altresì riconosciuto anche ai nuclei già beneficiari del Rem D.L. 34. Se però tali nuclei non hanno ottenuto anche il Rem D.L. 104, dovranno presentare una nuova domanda.Tanto premesso, con il presente messaggio, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps illustra la disciplina introdotta dal citato articolo 14 del decreto-legge n. 137/2020, relativamente alle ulteriori due mensilità del Reddito di Emergenza per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020.Resta fermo, per quanto non previsto dal presente messaggio, quanto illustrato con le circolari n. 69 del 3 giugno 2020 e n. 102 dell’11 settembre 2020, relativamente al monitoraggio, al calcolo e alla concessione del beneficio.