L’INPS fornisce le istruzioni per fruire dell’incentivo semestrale alle assunzioni introdotto dal Decreto Agosto: tale incentivo è destinato ai datori di lavoro privati che assumono entro il 31 dicembre 2020.
Attenti a non perdere tale opportunità.
Esonero semestrale per chi assume
Il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, cd. “Decreto agosto”, ha previsto con l’articolo 6, comma 1, unesonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ad eccezione di quello appartenente al settore agricolo), per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, ma anche
i contratti di lavoro intermittente o a chiamata),effettuati nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Agosto)e il 31 dicembre 2020, per lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo o altro datore di lavoro.
L’esonero si applica anche per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuati nel medesimo arco temporale.
La durata massima di tale esonero è di sei mesi, che decorrono dall’assunzione o trasformazione, ed è da considerarsi come uno strumento di incentivo all’occupazione cumulabile con altri esoneri o riduzioni (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta).
Inoltre, l’agevolazione ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 104/2020 spetta anche per le assunzioni a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali per esigenze stagionali, se le assunzioni medesime sono effettuate nel periodo compreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020; ma attenzione: in tal caso la durata massima di fruizione dell’esonero è limitata a tre mesi.
Qualora poi tali rapporti di lavoro, alla conclusione del rapporto a termine, vengano trasformati in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero sarà riconosciuto anche per il successivo periodo.
A fornire istruzioni operative per la fruizione di tale esonero semestrale è la Circolare INPS n. 133 del 24 novembre 2020.
Chi può accedere al bonus semestrale occupazione
I datori di lavoro che possono accedere al beneficio sono tutti i datori di lavoro anche non imprenditori, ad eccezione dei datori di lavoro del settore agricolo.
L’INPS specifica comunque che, sulla base della formulazione testuale della normativa, si debbano intendere i datori di lavoro privati; tra questi rientrano ad esempio: gli enti pubblici economici, gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, ma anche gli enti morali e gli enti ecclesiastici.
Vengono invece esclusi dal beneficio le agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999, così come Banca d’Italia, Consob, e in linea generale le autorità indipendenti.
Esonero contributivo: quali rapporti di lavoro
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati
a partire dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 compresi i rapporti di lavoro part-time, per i quali l’esonero andrà riparametrato sulla base della percentuale di effettivo lavoro contrattualmente stabilito.
L’agevolazione può essere inoltre riconosciuta nei confronti nei rapporti di lavoro subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. n. 142/2001.
Inoltre è ammessa la fruizione dell’esonero per le assunzioni a scopo di somministrazione, se effettuate a tempo indeterminato.
L’esonero spetta per quei lavoratori che nei sei mesi precedenti non abbiano avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, da cui consegue che restano esclusi dalla percezione del beneficio i datori di lavoro che assumono lavoratori i quali nei sei mesi precedenti abbiano avuto contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Non è inoltre possibile accedere a tale strumento per i rapporti di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulati a tempo indeterminato.
L’importo dell’esonero contributivo
L’esonero spetta per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, vale a dire 671,66 euro mensili per ciascun lavoratore per il quale ci si avvale dello sgravio contributivo. L’esonero vale per la contribuzione previdenziale e non per i premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’agevolazione vale per un massimo di 6 mensilità dal momento della data di assunzione o trasformazione, mentre per i rapporti di lavoro stagionale nei settori del turismo e stabilimenti termali tale esonero spetta per un massimo di 3 mesi.
Le condizioni da rispettare
Come al solito, per poter fruire dell’esonero contributivo è necessario rispettare delle particolari condizioni di legge, che riguardano le disposizioni di cui alla Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 1175, e quindi il possesso del DURC e l’assenza di violazioni di norme fondamentali a tutela di condizioni di lavoro e obblighi di legge, il rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre bisogna ricordare che affinché sia possibile godere dell’esonero contributivo è necessario rispettare i principi generali in materia di incentivi all’occupazione che sono stati stabiliti dall’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015.
L’assunzione non potrà godere dell’agevolazione contributiva anche laddove essa violi il diritto di precedenza, oppure se essa riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che alla data del licenziamento presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume.
La mancata fruizione del beneficio può però anche essere parziale, e in particolare ciò può accadere quando si ha un ritardo nell’invio della comunicazione telematica obbligatoria inerente all’instaurazione del rapporto di lavoro/somministrazione: in tal caso non sarà possibile accedere
a quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Inoltre, per fruire di tale incentivo sarà necessario rispettare le disposizioni in materia di aiuti di stato.