L’Agenzia delle entrate nella risposta n. 542 del 12 novembre 2020, riporta il seguente parere del Ministero dello Sviluppo Economico sul quesito posto da una società che opera nel settore dei rifiuti urbani che opera prevalentemente con gli enti locali con i quali sottoscrive appalti di servizi,in merito alla possibilità o meno di applicare il bonus 4.0 sull’acquisto di beni strumentali.Il quesito posto riguarda l’applicabilità del credito d’imposta nella misura del 40 per cento prevista dal comma 189 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019 agli investimenti aventi ad oggetto:”un parco mezzi autocompattatori: autocarri e/o semirimorchi (con motore ausiliario) targati con appositi dispositivi di carico automatizzato dei rifiuti, oltre a dispositivi per la loro compattazione, scarico e il trasporto presso i centri di raccolta e/o conferimento”; “Un parco mezzi autospazzatrici che sono classificati sia come autocarri che mezzi d’opera, con apposita attrezzatura per il lavaggio, aspirazione e la spazzatura delle strade urbane”.Ad avviso della società istante, i “mezzi” su indicati devono ritenersi dotati dei”…requisiti dell’industria 4.0…” e, in quanto tali, integralmente ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 che definisce l’ambito applicativo del citato comma 189 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.Nello specifico, la società istante ritiene che i beni oggetto d’investimento siano riconducibili alla voce punto elenco 11 del primo gruppo di detto allegato A,concernente: “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)”. In particolare, con riferimento alle caratteristiche tecnologiche riferibili al paradigma 4.0, precisa la società istante, i summenzionati beni “…saranno collegati al sistema informativo aziendale che consentirà in telemetria di avere in tempo reale una serie di parametri (un PLC dotato di sensori collegati alle attrezzature del mezzo consente di avere dati sui consumi, localizzazione, cicli di carico e scarico dei rifiuti, ore di lavoro,monitoraggio degli stili di guida, segnalazione delle anomalie di funzionamento e delle sicurezze) per valutare la tipologia di lavoro, gli intervalli di manutenzione, la logistica del mezzo.”.Al riguardo, in coerenza con quanto chiarito nella circolare Agenzia Entrate – MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017, riferita alla precedente disciplina dell’iperammortamento, ma i cui criteri generali devono considerarsi valevoli anche agli effetti del nuovo credito d’imposta, si precisa che il citato comma 189 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 può applicarsi agli investimenti descritti dalla società istante limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di “macchina” ai sensi della c.d. Direttiva Macchine 1; vale a dire, alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di raccolta e compattazione dei rifiuti (nel caso degli autocompattatori) ovvero di lavaggio/spazzatura delle strade (nel caso delle autospazzatrici). A questi effetti, peraltro, non è comunque di ostacolo la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come”veicolo” ai sensi della definizione di cui all’art. 1 della Direttiva 46/2007/CE e che, in quanto tale, come chiarito nella citata circolare Agenzia Entrate – MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017 (vedasi, in particolare, la parte terza, paragrafo 11, punto elenco 11), sarebbe escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa. Ciò chiarito, si ricorda che l’applicazione del credito d’imposta nella misura del40 per cento prevista dal richiamato comma 189 è comunque subordinata alla verifica del rispetto dei 5+2 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina agevolativa”.L’Agenzia delle entrate nella risposta (di pari tenore) n. 544 del 12 novembre 2020 aggiunge che:Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 193 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, l’impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono tali requisiti e sono interconnessi al sistema aziendale digestione della produzione o alla rete di fornitura; per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore a 300.000,00 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante».