Nell’operazione di fusione dove l’incorporante è socio al 100% dell’incorporata non è necessario determinare il rapporto di concambio.
La previsione è contenuta nell’articolo 2505 cod. civ., secondo cui “Alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.”
La determinazione del rapporto di concambio nell’operazione di fusione è prevista proprio dall’articolo 2501-quinquies cod. civ., secondo cui “La relazione [dell’organo amministrativo] deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.”
Emerge quindi, in maniera inequivocabile come nel caso di incorporazione di società interamente posseduta dalla incorporante, la esigenza di determinare un concambio non sorge, tenuto conto del fatto che il socio della incorporata è l’incorporante stessa e che la fusione si attua mediante semplice annullamento di tutte le azioni o quote della incorporata, annullamento al quale fa riscontro l’incremento/decremento patrimoniale della incorporante in misura corrispondente alla “sostanza economico-patrimoniale” della incorporata.
In questa sede intendiamo chiederci se possiamo estendere tale principio anche in ipotesi di fusione tra due società la cui compagine societaria è la stessa e nelle medesime percentuali. È quella che spesso nel gergo viene denominata “fusione a specchio”.
Si pensi, per essere ancora più chiari, al caso di Alfa srl e Beta srl, società partecipate entrambe da Tizio e Caio, ciascuno con quote del 50% in entrambe società. In ipotesi di fusione per incorporazione di Beta in Alfa, è necessario determinare il rapporto di concambio? Una cosa è certa. Le disposizioni normative disciplinanti il rapporto di cambio sono dirette a tutelare innanzitutto gli interessi dei soci e pertanto, se i soci sono sempre gli stessi nelle medesime percentuali, si dovrebbe poter applicare, con un’interpretazione estensiva ovvero in via analogica, la previsione dell’articolo 2505 cod. civ., che ammette l’operazione di fusione anche senza la determinazione del rapporto di cambio.
Seguendo una simile impostazione di fondo, infatti, anche la giurisprudenza ha riconosciuto l’applicabilità della norma in questione, e, quindi, del procedimento semplificato di fusione, nel caso di fusione per incorporazione tra due società detenute in uguali proporzioni dagli stessi soci.
Per citarne alcune, si veda Tribunale Trieste 03.02.1995, peraltro richiamato nello Studio del Notariato n. 204-2009/I, ove testualmente si afferma: “La fusione per incorporazione di due società le cui rispettive compagini sociali siano identiche, tanto al momento della deliberazione quanto in quello dell’attuazione della fusione, non richiede la determinazione del rapporto di cambio e, pertanto, può essere realizzata con la procedura semplificata di cui all’articolo 2504 quinquies cod. civ., applicabile per analogia”.