Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per prestazioni rese a bordo di treni durante i trasporti internazionali.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 799 del 3 dicembre 2021, ribadisce, come anche ampiamente chiarito nel principio di diritto n. 14/2021, pubblicato il 1° ottobre 2021 nell’apposita sezione del sito, che al momento del pagamento, il prestatore dovrà certificare il corrispettivo: mediante fattura (elettronica, laddove non ricorrano cause di esclusione), emessa a richiesta del consumatore, ovvero obbligatoriamente qualora si tratti di un soggetto passivo d’imposta che agisce nell’esercizio dell’attività svolta; in assenza di fattura, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati, rilasciando al cliente il relativo documento commerciale.
Non è, quindi, fattibile la soluzione prospettata dall’istante (operante nei servizi di ristorazione a bordo di treni durante i trasporti internazionali dall’Italia), che intende optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi senza, tuttavia, memorizzare i corrispettivi ed emettere alcun documento commerciale al momento di effettuazione dell’operazione, e che vuole emettere un unico documento commerciale cumulativo di tutte le operazioni effettuate sui diversi treni, da trasmettere entro dodici giorni dall’operazione.
Non appare, a tal riguardo, conferente il richiamo alla risposta ad interpello n. 125 pubblicata l’8 maggio 2020, con la quale è stato esaminato il diverso caso della trasmissione dei corrispettivi incassati tramite distributori automatici (cd vending machine), disciplinati dal comma 2 del citato articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 e da provvedimenti dedicati.
In caso di opzione, dunque, l’istante dovrà dotarsi di RT idonei alla trasmissione su ciascun treno, e dovrà emettere il documento commerciale al termine di ciascuna operazione.
L’Agenzia ricorda, infine, che la mancata o non tempestiva memorizzazione oppure la mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi, o la memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 6, commi 2-bis e 3, dall’articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis e dall’articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; dette sanzioni si applicano anche a coloro che pur non essendo obbligati, hanno scelto di optare per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.