Il Ministero del turismo, con decreto 29 settembre 2021, n. 161, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021, in vigore dal 1° dicembre 2021, il regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi (di cui all’articolo 13-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).
Tale decreto stabilisce le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi (di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.
Nella banca dati, realizzata e gestita attraverso apposita piattaforma informatica, vengono raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi:
a) tipologia di alloggio;
b) ubicazione;
c) capacità ricettiva;
d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;
f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.
Per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una regione o in una provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l’indicazione della tipologia di alloggio, della regione o della provincia autonoma e del comune di ubicazione.
Se la regione o la provincia autonoma adotta un proprio codice identificativo successivamente alla generazione del codice alfanumerico, il codice identificativo regionale sostituisce il codice alfanumerico precedentemente generato.