L’impugnazione dell’invito al pagamento del contributo unificato tributario va fatta entro i 60 giorni dalla notifica dell’avviso di pagamento.
Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 16288/5 del 10/06/2021.
L’impugnazione dell’invito al pagamento del contributo unificato deve avvenire tassativamente nel rispetto dei termini di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, ovvero entro i 60 giorni dalla notifica del citato avviso.
L’invito al pagamento del contributo unificato notificato da parte della segreteria è, infatti, un atto con il quale si porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva ben determinata e come tale impugnabile.
Alla luce di tali considerazioni la Suprema Corte ha respinto le doglianze dei ricorrenti.
Spiegano i giudici che è del tutto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, che, nel caso in esame, il contribuente abbia avviato una interlocuzione con l’amministrazione al fine di ottenere il ritiro o la modificazione dell’atto stesso.
La decadenza dalla facoltà di impugnare un atto può, infatti, essere impedita soltanto dall’esercizio del diritto e non da meri atti interlocutori.