Lo afferma la Comm. trib. reg. per il Lazio con la sentenza n. 4408/9 del 04/10/2021, secondo cui il riconoscimento del debito desumibile da un foglio stampato riproduttivo di “tabulati” non determina l’interruzione della prescrizione.
A questa conclusione sono pervenuti i giudici della Ctr Lazio, confermando la sentenza appellata favorevole all’Ufficio.
La decisione trae spunto dalle conclusioni di una recente sentenza di Cassazione, emessa su un caso analogo, in cui è stato affermato il seguente principio: “il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c. c., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27371 del 2020).
Nel caso di specie mancano i requisiti minimi per poter attribuire il carattere di atto giuridico idoneo ad impegnare la volontà dell’amministrazione ad una stampa di dati contenuti in meri tabulati a uso interno.