L’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 773 del 10 novembre 2021, precisa che per fruire della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni normativamente previste non oggetto di interpello è necessario, altresì, che gli interventi edilizi non siano ancora terminati al momento del passaggio alla classe sismica 3.
Nel caso di specie, i lavori si sono conclusi a luglio 2020, quindi, in data antecedente alla data di produzione degli effetti della riclassificazione sismica regionale (ovvero il 15 maggio 2021).
Pertanto, gli acquirenti dell’istante (società costruttrice immobile) non potranno beneficiare della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 (Sismabonus acquisti).
(Agenzia delle entrate: Risposta n. 773 del 10 novembre 2021)