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Reddito di Libertà per donne vittime di violenza: requisiti e domanda

L’articolo 3, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020 ha introdotto un contributo denominato “Reddito di Libertà”, destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.

La misura, infatti, consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori.

La misura, inoltre, è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito.

Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno e le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.

Con la circolare INPS 8 novembre 2021, n. 166 l’Istituto illustra nel dettaglio la disciplina del Reddito di Libertà, specificando i requisiti di accesso al beneficio, il regime fiscale e le compatibilità con altre misure di sostegno come il Reddito di Cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (REM, NASpI, Cassa Integrazione Guadagni, ANF, ecc.). Sono fornite, inoltre, le indicazioni per la compilazione e la presentazione della domanda che deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune di residenza, utilizzando il modello allegato alla circolare.

Per gli operatori comunali autorizzati all’inserimento e alla trasmissione delle domande, sono illustrate le funzionalità della procedura di accesso al servizio online che verrà appositamente rilasciata sul sito e le conseguenti modalità operative e contabili.

Le domande non ammesse “per insufficienza di budget” potranno essere accolte in un momento successivo.

(INPS, nota del 10 novembre 2021)

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