Il titolare di una pensione di fonte estera che si trasferisce nel nostro Paese (in uno dei comuni indicati nell’articolo 24-ter del Tuir), può applicare l’imposta sostitutiva del 7% sui redditi prodotti al di fuori dell’Italia, compresi gli interessi su c/c e depositi bancari, dividendi e plusvalenze derivanti dalla cessione di lingotti d’oro detenuti nelle cassette di sicurezza di banche oltre confine. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 766 del 9 novembre 2021.
A tal fine, l’articolo 23 del Tuir stabilisce che, per il Fisco, un reddito è da considerare come prodotto in Italia quando è possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata nel territorio, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha messo a punto.
Per individuare quando un reddito è di fonte estera occorre applicare tale criterio al rovescio. In definitiva, un reddito si considera prodotto all’estero soltanto nelle ipotesi “esattamente speculari a quelle previste dall’articolo 23, a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte”.
Da ciò deriva che, ad esempio, gli interessi su conti correnti di banche estere o le plusvalenze da partecipazioni di società estere percepiti dai neo residenti siano da considerare redditi prodotti all’estero e, quindi, rientranti nel perimetro applicativo dell’articolo 24-ter del Tuir.
Per lo stesso ragionamento usufruiscono del regime, anche le plusvalenze previste alla lettera c-ter) dell’articolo 67 del Tuir, tra cui, le plusvalenze “rinvenienti da depositi o conti correnti di metalli preziosi …..” come nel caso dell’istante che ha acquistato lingotti d’oro. Ai fini dell’articolo 24-ter sono di provenienza estera anche i dividenti distribuiti da un soggetto straniero residente in uno Stato a sistema fiscale privilegiato (circolare n. 17/2017).
Se tali proventi sono riscossi tramite un intermediario residente, l’imposta sostitutiva si applica sull’importo al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero.